COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 31/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. ISOLA LIRI AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FUMAGALLI STEFANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 127 del 22.03.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 135 del 31/03/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. ISOLA LIRI AVVERSO LA SQUALIFICA PER
TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FUMAGALLI STEFANO (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 127 del 22.03.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etti gli atti;
rilevato che il Giudice Sportivo ha squalificato per tre gare effettive Fumagalli Stefano,
calciatore dell’Isola Liri nella gara Montenero-Isola Liri del 15.03.2006 perché “a gioco
fermo rivolgeva alla terna arbitrale espressioni offensive e alla notifica del
provvedimento disciplinare si avvicinava ad un assistente arbitrale e reiterava tale
comportamento;
preso atto che la reclamante chiede la riduzione della squalifica in ragione della minore
gravità del fatto in quanto il calciatore Fumagalli avrebbe indirizzato all’arbitro frase
irriguardosa ma non offensiva;
ritenuto che dall’esame del referto - assistito da fede privilegiata ex art. 31 lett. a1) del
C.G.S. – risulta che il calciatore ha reiteratamente rivolto espressioni lesive dell’onore e
della correttezza dell’arbitro e degli assistenti, espressioni indicate analiticamente nel
referto, del tutto gratuite rispetto alla dinamica dei fatti;
che per la gravità dei fatti la sanzione è congrua e va confermata,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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