COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 07/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO – CON PROCEDIMENTO D’URGENZA – DELLA SOCIETA’ A.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE AVVERSO LA SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (IV INFR) AL CALCIATORE CASSANO MICHELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 137 del 05.04.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 07/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO – CON PROCEDIMENTO D’URGENZA - DELLA SOCIETA’ A.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE AVVERSO LA SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (IV INFR) AL CALCIATORE CASSANO MICHELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 137 del 05.04.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo in procedimento d’urgenza, visionata la prova televisiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 lett. a2) del C.G.S.; rilevato che il suddetto reclamo è fondato, in quanto in effetti dal filmato si evince senza ombra di dubbio che il calciatore ammonito al 5° del secondo tempo è il n. 2 Consiglio Morris e non quello indicato erroneamente dall’arbitro il n. 4 Cassano Michele, P.Q.M. Annulla la squalifica del calciatore Cassano Michele per una gara effettiva; manda al Giudice Sportivo per I conseguenti provvedimenti di conseguenza. Nulla per la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it