COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 07/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BOJANO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA MONTEROTONDO-BOJANO DEL 08.01.2006 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 118 del 08.03.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 139 del 07/04/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BOJANO AVVERSO LE DECISIONI DEL
GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA MONTEROTONDO-BOJANO DEL
08.01.2006 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 118 del 08.03.2006 – Campionato
Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il reclamo proposto dalla Società U.S. Bojano avverso il provvedimento del Giudice
Sportivo (C.U. n. 118 dell08.03.2006) con il quale è stato respinto il reclamo proposto
con riferimento all’utilizzazione in posizione irregolare del calciatore Marco Zirilli nella
gara Monterotondo-Bojano e, per l’effetto, convalidato il risultato della gara conseguito
sul campo;
rilevato che la decisione del Giudice Sportivo è stata assunta sulla base della decisione
24.02.2006 della Commissione Tesseramenti che ha dichiarato la validità del
tesseramento del calciatore Zirilli in favore del Monterotondo Calcio;
valutato che, nonostante la pronuncia della Commissione Tesseramenti, la Società
reclamante insiste nel ritenere che il tesseramento del Zirilli è irregolare, argomentando
diffusamente al riguardo;
rilevato che nel reclamo l’U.S. Bojano preavverte, tra l’altro, di voler impugnare la
decisione della Commissione Tesseramenti dinanzi alla C.A.F.;
considerato che, non essendo parte in giudizio, l’U.S. Bojano non è legittimata ad
impugnare la decisione della Commissione Tesseramenti e dunque questa
Commissione ritiene di potersi pronunciare sul presente reclamo;
preso atto, in ogni caso, che la decisione della Commissione Tesseramenti non risulta
impugnata dinanzi alla C.A.F. nei termini previsti dai soggetti legittimati all’impugnazione
e, dunque, può essere considerata ad ogni effetto definitiva;
rilevata, conseguentemente, la posizione regolare del calciatore Zirilli, le ragioni esposte
nel reclamo non possono essere accolte,
P.Q.M.
Respinge il reclamo proposto dalla U.S. Bojano e, per l’effetto, conferma il
provvedimento del G.S.. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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