COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 07/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BOJANO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA MONTEROTONDO-BOJANO DEL 08.01.2006 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 118 del 08.03.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 07/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BOJANO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA MONTEROTONDO-BOJANO DEL 08.01.2006 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 118 del 08.03.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il reclamo proposto dalla Società U.S. Bojano avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 118 dell08.03.2006) con il quale è stato respinto il reclamo proposto con riferimento all’utilizzazione in posizione irregolare del calciatore Marco Zirilli nella gara Monterotondo-Bojano e, per l’effetto, convalidato il risultato della gara conseguito sul campo; rilevato che la decisione del Giudice Sportivo è stata assunta sulla base della decisione 24.02.2006 della Commissione Tesseramenti che ha dichiarato la validità del tesseramento del calciatore Zirilli in favore del Monterotondo Calcio; valutato che, nonostante la pronuncia della Commissione Tesseramenti, la Società reclamante insiste nel ritenere che il tesseramento del Zirilli è irregolare, argomentando diffusamente al riguardo; rilevato che nel reclamo l’U.S. Bojano preavverte, tra l’altro, di voler impugnare la decisione della Commissione Tesseramenti dinanzi alla C.A.F.; considerato che, non essendo parte in giudizio, l’U.S. Bojano non è legittimata ad impugnare la decisione della Commissione Tesseramenti e dunque questa Commissione ritiene di potersi pronunciare sul presente reclamo; preso atto, in ogni caso, che la decisione della Commissione Tesseramenti non risulta impugnata dinanzi alla C.A.F. nei termini previsti dai soggetti legittimati all’impugnazione e, dunque, può essere considerata ad ogni effetto definitiva; rilevata, conseguentemente, la posizione regolare del calciatore Zirilli, le ragioni esposte nel reclamo non possono essere accolte, P.Q.M. Respinge il reclamo proposto dalla U.S. Bojano e, per l’effetto, conferma il provvedimento del G.S.. Dispone l’addebito della tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it