COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 07/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. SAMBONIFACESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RICCARDI MICHELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 132 del 27.03.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 139 del 07/04/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. SAMBONIFACESE AVVERSO LA SQUALIFICA
PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RICCARDI MICHELE (delibera
Giudice Sportivo – C.U. n. 132 del 27.03.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti, letto il reclamo
osserva
il Giudice Sportivo con C.U. n. 132 del 27.03.2006 ha comminato al calciatore Riccardi
Michele la sanzione della squalifica per tre gare effettive, perchè a gioco fermo colpiva
con una testata un avversario al volto facendolo indietreggiare, sanzione così
determinata ai sensi dell’art. 14 comma 2 bis del C.G.S..
la A.C. Sambonifacese ha proposto reclamo avverso la suddetta decisione, perchè a
suo dire, ingiusta ma anche, moralmente lesiva, chiedendo, pertanto, che il
provvedimento disciplinare venisse revocato e/o annullato o comunque reso inefficace.
In subordine, la Società reclamante chiedeva la riduzione ad una giornata o a due
giornate, ed a sostegno di quanto avanzato depositava dichiarazione del capitano della
squadra avversaria (Montebelluna) che afferma che l’impatto sarebbe avvenuto per un
normale movimento di giuoco e non per atto violento o reazione.
Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.
Infatti, la sanzione inflitta non può che essere confermata stante che i documenti ufficiali
di gara godono di fede privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S:.
Si evidenzia, inoltre, che la sanzione inflitta consiste nel minimo edittale previsto dall’art.
14 comma 2 bis del C.G.S. per i fatti contestati.
In conclusione la sanzione irrogata della squalifica pe rtre gare effettive appare congrua,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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