COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 07/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TRAPANI E DEL CALCIATORE MANDARANO NICOLA PER VIOLAZIONE ART. 107 DELLE N.O.I.F. E ARTT. 1 E 12 DEL C.G.S. (nota n. 1313.9/WP/Segr/mb del 30.12.2005).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 07/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TRAPANI E DEL CALCIATORE MANDARANO NICOLA PER VIOLAZIONE ART. 107 DELLE N.O.I.F. E ARTT. 1 E 12 DEL C.G.S. (nota n. 1313.9/WP/Segr/mb del 30.12.2005). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il deferimento disposto in data 30.12.2005 dal Presidente del Comitato Interregionale nei confronti della A.S.D. Trapani Calcio e del calciatore Nicola Mandarano a seguito della denuncia effettuata dalla Società F.C. Turris 1944 per utilizzazione del calciatore Mandarano in posizione irregolare nella gara Turris-Trapani del 23.12.2005; preso atto che la Commissione Tesseramenti, con decisione 03.02.2006 (C.U. n. 18/D) aveva respinto il reclamo della A.S.D. Trapani Calcio avverso la declaratoria di nullità della richiesta di tesseramento del calciatore Mandarano da parte del Comitato Interregionale. Preso atto, altresì, che la C.A.F. nella riunione del 20.03.2006 ha accolto l’appello proposto dalla A.S.D. Trapani Calcio e, per l’effetto, dichiarata la validità del tesseramento del calciatore Mandarano in favore della Trapani calcio con decorrenza 17.12.2005. Ritenuto che la gara per la quale era stata eccepita la posizione irregolare del Mandarano si è svolta in data 23.12.2005 e, conseguentemente, l’utilizzazione dello stesso calciatore deve considerarsi del tutto legittima, P.Q.M. Respinge il deferimento, e, per l’effetto, proscioglie da ogni addebito entrambi I deferiti
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