COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 07/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TRAPANI E DEL CALCIATORE MANDARANO NICOLA PER VIOLAZIONE ART. 107 DELLE N.O.I.F. E ARTT. 1 E 12 DEL C.G.S. (nota n. 1313.9/WP/Segr/mb del 30.12.2005).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 139 del 07/04/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO
DELLA SOCIETA’ A.S.D. TRAPANI E DEL CALCIATORE MANDARANO NICOLA
PER VIOLAZIONE ART. 107 DELLE N.O.I.F. E ARTT. 1 E 12 DEL C.G.S. (nota n.
1313.9/WP/Segr/mb del 30.12.2005).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il deferimento disposto in data 30.12.2005 dal Presidente del Comitato
Interregionale nei confronti della A.S.D. Trapani Calcio e del calciatore Nicola
Mandarano a seguito della denuncia effettuata dalla Società F.C. Turris 1944 per
utilizzazione del calciatore Mandarano in posizione irregolare nella gara Turris-Trapani
del 23.12.2005;
preso atto che la Commissione Tesseramenti, con decisione 03.02.2006 (C.U. n. 18/D)
aveva respinto il reclamo della A.S.D. Trapani Calcio avverso la declaratoria di nullità
della richiesta di tesseramento del calciatore Mandarano da parte del Comitato
Interregionale.
Preso atto, altresì, che la C.A.F. nella riunione del 20.03.2006 ha accolto l’appello
proposto dalla A.S.D. Trapani Calcio e, per l’effetto, dichiarata la validità del
tesseramento del calciatore Mandarano in favore della Trapani calcio con decorrenza
17.12.2005.
Ritenuto che la gara per la quale era stata eccepita la posizione irregolare del
Mandarano si è svolta in data 23.12.2005 e, conseguentemente, l’utilizzazione dello
stesso calciatore deve considerarsi del tutto legittima,
P.Q.M.
Respinge il deferimento, e, per l’effetto, proscioglie da ogni addebito entrambi I deferiti
Share the post "COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 07/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TRAPANI E DEL CALCIATORE MANDARANO NICOLA PER VIOLAZIONE ART. 107 DELLE N.O.I.F. E ARTT. 1 E 12 DEL C.G.S. (nota n. 1313.9/WP/Segr/mb del 30.12.2005)."