COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 21/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CARATESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CORONA DANIELE E PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BONOMI ATTILIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 142 del 12.04 .2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 151 del 21/04/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CARATESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER
TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CORONA DANIELE E PER DUE GARE
EFFETTIVE AL CALCIATORE BONOMI ATTILIO (delibera Giudice Sportivo – C.U.
n. 142 del 12.04 .2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il reclamo, visti gli atti,
OSSERVA
La U.S. Caratese ha proposto reclamo avverso la squalifica per tre giornate di gara in
danno del proprio tesserato Daniele Corona e di due giornate di gara in danno del
proprio tesserato Bonomi Attilio. In realtà, da quanto è dato evincere dalla lettura del
reclamo proposto, le richieste della Caratese sarebbero limitate esclusivamente ad
ottenere una riduzione della squalifica inflitta al Corona da tre a due giornate di gara,
nessuna richiesta essendo avanzata con riferimento alla squalifica subita da Bonomi.
Ad ogni buon conto, essendo questa Commissione Disciplinare chiamata ad esaminare
le risultanze che hanno portato all’adozione del provvedimento impugnato, si rileva che,
a prescindere dall’interpretazione delle conclusioni svolte dalla Caratese, le doglianze
avanzate dalla reclamante risultano infondate. E difatti gli addebiti risultano confermati
dalle risultanze del rapporto arbitrale che costituisce fonte di prova privilegiata, e le
sanzioni inflitte congrue rispetto ai fatti in contestazione,
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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