COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 21/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL SIG. DALLA VALLE MARIANO (dirigente A.S. Sambonifacese Don Bosco) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE FINO AL 10.05.2006 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 142 del 12.04.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 21/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL SIG. DALLA VALLE MARIANO (dirigente A.S. Sambonifacese Don Bosco) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE FINO AL 10.05.2006 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 142 del 12.04.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo, visti gli atti, OSSERVA Il G.S. con procedimento pubblicato sul C.U. n. 142 del 12.04.2006, ha irrogato la sanzione dell’inibizione sino al 10.05.2006 al sig. Dalla Valle Mariano, Presidente della A.S. Sambonifacese Don Bosco, perché, durante la gara Vallagarina/Sambonifacese del 09.04.2006, “entrava indebitamente sul terreno di giuoco e spintonava l’allenatore della squadra avversaria. Nell’azione, entrambi, poggiavano la testa contro quella dell’altro. Sanzione così determinata in considerazione della prevista sospensione dell’attività per le festività pasquali”. Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo il sig, Dalla Valle, nella sua qualità di Presidente della Sambonifacese, contestando lo svolgimento dei fatti e chiedendo una riduzione della sanzione inflitta. Il reclamo è infondato e va respinto. Le doglianze prospettate nel reclamo costituiscono mere deduzioni difensive, prive di alcun riscontro probatorio, che non solo impediscono di superare le univoche risultanze del rapporto arbitrale, ma anche di poter consentire a questa Commissione Disciplinare di svolgere un’attività istruttoria. Ciò detto, la sanzione inflitta risulta congrua rispetto all’addebito, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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