COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 21/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI A CARICO DEL CALCIATORE PASQUALINI MARCO, DELLA SOCIETA’ POL. ALBALONGA E DEL PRESIDENTE PRO-TEMPORE PER VIOLAZIONE ART. 8 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. (nota n. 1888.18/1 CC/as del 14.02.2006).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 21/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI A CARICO DEL CALCIATORE PASQUALINI MARCO, DELLA SOCIETA’ POL. ALBALONGA E DEL PRESIDENTE PRO-TEMPORE PER VIOLAZIONE ART. 8 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. (nota n. 1888.18/1 CC/as del 14.02.2006). La Commissione Disciplinare, l etti gli atti del deferimento in epigrafe; viste le considerazioni esposte all’odierna udienza dal Presidente della Pol. Albalonga, che, nel contestare l’addebito, sosteneva che la firma in oggetto era stata apposta con certezza dal padre del calciatore (minorenne all’epoca dei fatti) Pasqualini Marco; ritenuto che la Commissione Tesseramenti – con delibera del 26.10.2005 C.U. n. 11/D – ha dichiarato la nullità del tesseramento del Pasqualini Marco in favore della Pol. Albalonga in data 23.08.2002, per esservi stata apposta – o per aver consentito che vi f osse apposta – la sottoscrizione apocrifa di Pasqualini Orlando, unico esercente la potestà genitoriale sul calciatore all’ora minorenne; preso atto che tale decisione è ormai divenuta irrevocabile, e che essa deve avere esecuzione ex art. 44 del C.G.S.; considerato pertanto che deve ritenersi accertata la fattispecie della sottoscrizione apocrifa del Pasqualini Orlando nell’atto di tesseramento del 23.08.2002, e che di tale condotta devono ritenersi responsabili la Società Pol. Albalonga, il suo Presidente ed il calciatore Pasqualini Marco, il deferimento in epigrafe deve essere accolto; in relazione alle modalità di svolgimento dei fatti, sanzione adeguata nei confronti del Presidente della Pol. Albalonga deve ritenersi quella della inibizione per mesi tre, e nei confronti del calciatore Pasqualini Marco quella della squalifica per mesi tre. In relazione alla Società Pol. Albalonga, l’infrazione disciplinare deve ritenersi prescritta ai sensi dell’art. 18 del C.G.S., P.Q.M. In accoglimento del deferimento in epigrafe, irroga nei confronti del Presidente della Pol. Albalonga la sanzione dell’inibizione per mesi tre e nei confronti del calciatore Pasqualini Marco la sanzione della squalifica per mesi tre; dichiara prescritta ai sensi dell’art. 18 del C.G.S. l’infrazione disciplinare contestata alla Società Pol. Albalonga.
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