• Stagione sportiva: 2005/2006
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 155 del 27/04/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL VICE PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A
CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. MATERA E DEL PRESIDENTE PADULA ANTONIO
PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6
bis E 7 DEL C.G.S. (nota n. 1874.9/RS/ct/segr. del 21.03.2006).
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO
DELLA SOCIETA’ F.C. MATERA E DEL PRESIDENTE PADULA ANTONIO PER
VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7
DEL C.G.S. (nota n. 1955.9/WP/dl/segr. del 31.03.2006).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 155 del 27/04/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL VICE PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A
CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. MATERA E DEL PRESIDENTE PADULA ANTONIO
PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6
bis E 7 DEL C.G.S. (nota n. 1874.9/RS/ct/segr. del 21.03.2006).
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO
DELLA SOCIETA’ F.C. MATERA E DEL PRESIDENTE PADULA ANTONIO PER
VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7
DEL C.G.S. (nota n. 1955.9/WP/dl/segr. del 31.03.2006).
La Commissione Disciplinare,
Visti gli atti,
letto il deferimento del Vice Presidente del Comitato Interregionale disposto in data 21
marzo 2006 nei confronti della Soc. FC Matera e del sig. Antonio Padula, Presidente del
FC Matera, a norma di quanto previsto dall’art. 94 ter commi 11 e 12 NOIF e dell’art. 7
commi 6 bis e 7 C.G.S.
letto il deferimento del Presidente del Comitato Interregionale disposto in data
31.03.2006 nel confronti della F.C. Matera e del sig. Antonio Padula, Presidente del FC
Matera, a norma di quanto previsto dall’art. 94 ter commi 11 e 12 NOIF e dell’art. 7
commi 6 bis e 7 C.G.S.
riuniti per evidente connessione i due deferimenti disposti nei confronti della F.C. Matera
e del Presidente Antonio Padula.
Letta la memoria difensiva prodotta dalla Soc. F.C. Matera.
Ascoltato il Presidente della Società F.C. Matera.
Rilevato che la Soc. FC Matera si è resa inadempiente alle decisioni della Commissione
Accordi Economici pubblicate su C.U. n. 23 del 02 agosto 2005 e C.U. n. 57 del 10
ottobre 2005 con le quali il F.C. Matera è stato condannato al pagamento delle somme
di Euro 6.452,00 in favore del calciatore Michele Impiccichè e di Euro 7.746,00 in favore
del calciatore Giuseppe Bellomo.
Preso atto che le decisioni della Commissione Accordi Economici, non impugnate, sono
passate in giudicato.
Accertata l’attuale inadempienza della F.C. Matera in difetto di qualsivoglia
comunicazione attestante l’avvenuto adempimento,
P.Q.M.
In accoglimento del deferimento, dispone a carico del F.C. Matera la sanzione della
penalizzazione di due punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva ed
irroga l’inibizione per un anno a carico del Presidente del F.C. Matera Antonio Padula.
Dispone altresì che ove, alla data del 31 maggio 2006, dovesse persistere la morosità la
Società inadempiente non potrà essere ammessa al campionato LND della stagione
2006/2007.
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Comunicato Ufficiale N° 155 del 27/04/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL VICE PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A
CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. MATERA E DEL PRESIDENTE PADULA ANTONIO
PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6
bis E 7 DEL C.G.S. (nota n. 1874.9/RS/ct/segr. del 21.03.2006).
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO
DELLA SOCIETA’ F.C. MATERA E DEL PRESIDENTE PADULA ANTONIO PER
VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7
DEL C.G.S. (nota n. 1955.9/WP/dl/segr. del 31.03.2006)."