COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 155 del 27/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ALCAMO S.r.l. E DEL PRESIDENTE MILAZZO FRANCESCO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (nota n. 1954.9/WP/dl/segr. del 31.03.2006).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 155 del 27/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ALCAMO S.r.l. E DEL PRESIDENTE MILAZZO FRANCESCO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (nota n. 1954.9/WP/dl/segr. del 31.03.2006). La Commissione Disciplinare, Visti gli atti, letto il deferimento del Presidente del Comitato Interregionale disposto in data 31 marzo 2006 nei confronti della U.S.D. Alcamo S.r.l. e del sig. Francesco Milazzo, Presidente della U.S.D. Alcamo S.r.l., a norma di quanto previsto dall’art. 94 ter, commi 11 e 12 N.O.I.F. e dell’art. 7, commi 6 bis e 7 del C.G.S. Preso atto che nessuno dei deferiti è comparso all’udienza di discussione. Rilevato che, in effetti, la U.S.D. Alcamo S.r.l. si è resa inadempiente alla decisione della Commissione Accordi Economici pubblicata su C.U. n. 144 del 30 giugno 2005 con la quale la Società è stata condannata al pagamento della somma di Euro 4.400,00 in favore del calciatore Graziano Balbarotta. Preso atto che la decisione della Commissione Accordi Economici, non impugnata, è passata in giudicato. Accertata l’attuale inadempienza della U.S.D. Alcamo S.r.l. in difetto di qualsivoglia comunicazione attestante l’avvenuto adempimento, Valutato che, a norma di quanto previsto dagli artt. 7, comma 6 bis e 13, comma 1 del C.G.S., ove la prevista penalizzazione venisse disposta per la corrente stagione sportiva si rileverebbe inefficace in quanto non penalizzante P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga nei confronti della U.S.D. Alcamo S.r.l. la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2006/2007, e nei confronti del Presidente della U.S.D. Alcamo S.r.l. Francesco Milazzo la sanzione della inibizione per anni uno. Dispone, altresì, che, ove alla data del 31 maggio 2006 dovesse persistere la morosità della Società inadempiente, quest’ultima non potrà essere ammessa al campionato LND della stagione 2006/2007.
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