COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 155 del 27/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ VIGEVANO CALCIO S.r.l. E DEL PRESIDENTE AUDISIO GIOVANNI PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (nota n. 1960.9/WP/dl/segr. del 31.03.2006).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 155 del 27/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ VIGEVANO CALCIO S.r.l. E DEL PRESIDENTE AUDISIO GIOVANNI PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (nota n. 1960.9/WP/dl/segr. del 31.03.2006). La Commissione Disciplinare, Visti gli atti, letto il deferimento del Presidente del Comitato Interregionale disposto in data 31 marzo 2006 nei confronti della Società Vigevano Calcio S.r.l. e del sig. Giovanni Audisio, Presidente della Vigevano Calcio S.r.l., a norma di quanto previsto dall’art. 94 ter, commi 11 e 12 N.O.I.F. e dell’art. 7, commi 6 bis e 7 del C.G.S. Letta la memoria difensiva prodotta dal Vigevano Calcio S.r.l. dalla quale è dato rilevare che la Società non si è resa inadempiente alla decisione del Commissione Accordi Economici pubblicata sul C.U. n. 89 del 3 febbraio 2006, con la quale era stata condannata al pagamento della somma di Euro 1.900,00 in favore del calciatore Dario Mileo in quanto, in data 6 marzo 2006, il calciatore aveva sottoscritto atto di quietanza per il menzionato importo, quietanza trasmessa al Comitato Interregionale in data 09 marzo 2006; Accertato che, in effetti, la Società ha corrisposto quanto dovuto al calciatore e non può, pertanto, essere considerata inadempiente, P.Q.M. Respinge il deferimento.
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