COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 12/05/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. GIARRE CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI _ 2.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 115 del 01.03.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 163 del 12/05/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. GIARRE CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI _
2.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 115 del 01.03.2006 –
Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
rilevato che la Società A.S. Giarre Calcio, dopo aver preannunciato reclamo e richiesto,
a mezzo fax, in data 03.03.2006, copia degli atti relativi alla gara Giarre-Ebolitana del
26.02.2006, valevole per il Campionato Serie D, non ha proposto reclamo avverso la
sanzione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 115 del 01.03.2006;
visto l’art. 29, commi 8, 9 e 12 del C.G.S.,
P.Q.M.
Dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa non versata.
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