COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 12/05/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CELANO F.C. OLIMPIA AVVERSO L’AMMENDA DI _ 3.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 156 del 02.05.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 12/05/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CELANO F.C. OLIMPIA AVVERSO L’AMMENDA DI _ 3.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 156 del 02.05.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo, esaminati gli atti, sentita la reclamante, osserva quanto segue. Risulta dal referto che nel corso del primo tempo alcuni sostenitori del Celano lanciavano 4 o 5 petardi davanti la panchina del Tolentino a circa 50/100 mt. dalla stessa, nonché, all’inizio del secondo tempo, un bengala sempre davanti la panchina ospite stavolta 1 metro dentro il campo. Risulta altresì dal rapporto dell’assistente dell’arbitro che per tutta la gara circa 20 – 25 tifosi del Celano gli rivolgevano offese e minacce e, all’inizio del secondo tempo, gli lanciavano un oggetto non identificato, presumibilmente di piccola taglia, che lo colpiva sulla schiena provocandogli lieve e momentaneo dolore. Inoltre, al 23 dello stesso tempo, i medesimi sostenitori lanciavano contro l’assistente una lattina vuota ed accartocciata, che non lo colpiva cadendo a terra a circa 1 metro di distanza. La reclamante ha contestato l’interpretazione dei fatti da parte del Giudice Sportivo; ha dedotto che non da un petardo si sarebbe trattato, bensì di mortaretti; che l’episodio neppure era stato riportato dai Commissari di campo; che l’oggetto che aveva colpito l’assistente era insignificante, atteso che neppure era stato rintracciato; che comunque il tutto era riconducibile al clima di particolare euforia che si era ingenerato nella tifoseria locale, per il fatto che la partita era trasmessa dalla RAI SAT e che voleva fare un particolare folclore. In tale contesto, il reclamo, per quanto non sostenuto nelle tesi esposte dalla refertazione arbitrale, è suscettibile di particolare accoglimento in quanto gli episodi né hanno influito sul regolare svolgimento della gara, né erano suscettibili di creare una situazione di pericolo, P.Q.M. Accoglie il reclamo e, per l’effetto, annulla la diffida e riduce l’ammenda da _ 3.000,00 a _ 2.000,00 (duemila/00). Nulla per la tassa non versata.
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