COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 12/05/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. COSENZA S.p.A. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 15.05.2006 ALL’ALLENATORE ZUNICO GIACOMO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 160 dell’8.05.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 163 del 12/05/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. COSENZA S.p.A. AVVERSO LA SQUALIFICA
FINO AL 15.05.2006 ALL’ALLENATORE ZUNICO GIACOMO (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 160 dell’8.05.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il reclamo proposto dalla A.S. Cosenza avverso il provvedimento del Giudice
Sportivo (C.U. n. 160 del 08.05.2006) con il quale l’allenatore sig. Giacomo Zunico è
stato squalificato sino al 15.05.2006 “ per aver rivolto ad un calciatore avversario frase
offensiva, allontanato”.
Ammessa la visione del filmato prodotto dalla Società reclamante in quanto diretto a
comprovare uno scambio di persona assumendosi che una frase similare a quella
riportata nel rapporto arbitrale non sarebbe stata rivolta dall’allenatore Zunico nei
confronti del calciatore della squadra avversaria ma da quest’ultimo nei confronti
dell’allenatore stesso.
Rilevato che la visione del filmato prodotto non può costituire prova certa per avvalorare
quanto assunto dalla Società reclamante.
Accertato, infatti, che dal filmato è dato rilevare che una frase similare a quella
addebitata al sig. Zunico è in effetti proferita da un calciatore della squadra avversaria
ma appare poco verosimile che l’arbitro abbia potuto ascoltare questa frase considerato
che lo stesso entra in corsa nell’inquadratura delle telecamere dopo circa 14 secondi,
facendo ritenere dunque che lo stesso si trovasse a distanza tale dalla quale non è
possibile ( anche per il frastuono che si percepisce nello sfondo) ascoltare una frase
pronunziata con un tono di voce peraltro non particolarmente elevato.
Considerato che l’arbitro, contattato telefonicamente per chiarimenti da questa
Commissione, ha dichiarato di aver ascoltato la diversa frase (ovvero quella riportata nel
rapporto arbitrale) pronunciata dal sig. Zunico osservando la panchina dal campo dalla
quale provenivano delle proteste, confermando dunque i contenuti del rapporto arbitrale
stesso.
Ritenuto che il rapporto dell’arbitro gode di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto
dall’art. 31, lett. A1) C.G.S.
Valutata la congruità della sanzione irrogata,
P.Q.M.
Respinge il reclamo. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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