COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 167 del 16/05/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIACALONE VITO PER VIOLAZIONE ART. 6 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. TRAPANI CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 6 COMMA 4, E ARTT. 6 COMMA 4 E 9 COMMA 3 DEL C.G.S. (nota n. 1246/333-05-06PF/MC del 06.04.2006).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 167 del 16/05/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIACALONE VITO
PER VIOLAZIONE ART. 6 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.D.
TRAPANI CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 6 COMMA 4, E ARTT. 6 COMMA 4 E 9
COMMA 3 DEL C.G.S. (nota n. 1246/333-05-06PF/MC del 06.04.2006).
La Commissione Disciplinare,
l
etto l’atto di deferimento e le memorie difensive, visti gli atti, sentiti, nella riunione del 16
maggio 2006, il rappresentante della Procura Federale, in persona del dott. Tornatore,
che ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con le seguenti sanzioni:
tre anni e sei mesi d’inibizione per il Giacalone e per la Società A.S.D. Trapani la
retrocessione all’ultimo posto in classifica o in subordine la penalizzazione di dodici punti
da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2006-2007, la Società deferita, in persona
del proprio difensore, ed il sig. Vito Giacalone.
OSSERVA
La Procura Federale ha deferito dinanzi a questa CD il sig. Vito Giacalone e la società
Trapani per rispondere, quanto al primo, “della violazione dell’art.6, comma 1 e 2, del
Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara Trapani – Rossanese del 17
marzo 2006, commesso atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara” e, quanto alla
seconda, per “responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.6, comma 4, del Codice di
Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al suo tesserato e collaboratore
Giacalone e di responsabilità presunta ai sensi dell’art. 6, comma 4, e 9 comma 3, del
Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal Capozzo”.
A base del proprio deferimento, la Procura Federale ha posto i seguenti fatti:
a) nei giorni immediatamente precedenti alla gara in oggetto, il tesserato della
Rossanese Antonio Piazza veniva contattato dal Capozzo, il quale gli chiedeva
se era disponibile, o meno, a favorire una vittoria del Trapani. Il Piazza dava
immediatamente notizia della richiesta ricevuta alla propria società di
appartenenza, che contestualmente sporgeva denuncia ai competenti organismi
federali;
b) a seguito dell’immediato intervento dell’Ufficio Indagini, veniva appurato,
attraverso la collaborazione dello stesso Piazza che consentiva la registrazione
delle conversazioni telefoniche intercorse con il Capozzo, che quest’ultimo aveva
garantito al calciatore, portiere della Rossanese, la somma di euro cinquemila
qualora avesse permesso la vittoria del Trapani, e che aveva indicato un gesto
convenzionale (pacche sulle spalle), che sarebbe stato compiuto, a conferma
dell’intesa, al termine del riscaldamento prepartita, da un uomo alto con gli
occhiali e dai capelli bianchi e ricci.
c) I componenti dell’Ufficio Indagini hanno avuto modo di osservare, prima dell’inizio
della gara, il compimento del gesto convenzionale – le pacche sulle spalle – da
parte di un una persona le cui sembianze corrispondevano alla descrizione data
dal Capozzo. Detta persona veniva identificata nel sig. Vito Giacalone.
d) La gara si svolgeva regolarmente con la vittoria della Rossanese e l’ordinario
impegno del calciatore Piazza.
I soggetti deferiti hanno respinto gli addebiti. In particolare, il Giacalone ha ricostruito
i fatti, sia dinanzi a questa C.D. che dinanzi all’Ufficio Indagini, sostenendo, in buona
sostanza, di avere avuto contatti telefonici prima della gara con il Capozzo, persona
con cui aveva avuto in passato scarsi rapporti, esclusivamente per procurare a
questi degli accrediti per la partita e di essersi trovato – e solo per questo incontro
dopo la sua uscita dall’organigramma del Trapani - nella zona antistante gli
spogliatoi, interdetta al pubblico, esclusivamente per consentire a due suoi
accompagnatori di poter incontrare e salutare alcuni calciatori delle due squadre, e di
aver dato due pacche sulle spalle al portiere della Rossanese, che non conosceva,
per rispondere ad un gesto di saluto da questi rivoltogli. La società Trapani ha
rilevato la propria estraneità ai fatti, l’assenza di un rapporto di tesseramento con il
Giacalone e comunque di qualunque tipo di rapporto con il Capozzo, ed ha richiesto,
in via principale, il proscioglimento e, in via subordinata, l’applicazione del minimo
edittale con riferimento all’accertamento di una responsabilità presunta. Entrambi i
deferiti hanno richiesto l’ammissione di prova testimoniale. Dette istanze istruttorie
non hanno trovato accoglimento.
Il deferimento è fondato e va accolto.
Gli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini hanno fornito prova del reale svolgimento
dei fatti in contestazione. Non vi è dubbio che il Capozzo abbia contattato il Piazza
per ottenere un suo scarso impegno nella gara Trapani – Rossanese così da favorire
la vittoria del Trapani; non vi è dubbio che il Giacalone, d’intesa con il Capozzo,
abbia posto in essere il gesto convenzionale – le pacche sulle spalle – che dovevano
confermare al Piazza che il pagamento della somma gli sarebbe stato corrisposto al
termine della gara.
Non meritano accoglimento le tesi difensive dei deferiti. Quanto al Giacalone, difatti,
la ricostruzione della vicenda dallo stesso offerta è lacunosa, e non credibile appare
il riferimento a circostanze di fatto – le motivazioni poste a base delle telefonate
intercorse con il Capozzo, il “saluto” al calciatore Piazza malgrado non conosciuto –
davvero ipotetiche, che si scontrano con il contenuto delle telefonate intercorse tra il
Capozzo ed il Piazza. Quanto al Trapani, è evidente che il Giacalone, malgrado non
più tesserato con la società, rivestiva comunque un ruolo di primo piano nell’attività
della società stessa. Per tutte, si veda la circostanza, dichiarata dallo stesso
Giacalone, che questi si era recato, all’arrivo del pullman della Rossanese, a dare il
benvenuto ai dirigenti della squadra avversaria.
Per ciò che attiene alla sanzione, si ritiene congruo infliggere al Giacalone l’inibizione
per il periodo di tre anni, ed alla società Trapani, per responsabilità oggettiva e
presunta, la penalizzazione di punti dodici in classifica da scontarsi nella stagione
sportiva 2006 – 2007, risultando detta penalizzazione non affittiva nella presente
stagione.
P.Q.M.
Accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, irroga al sig. Vito Giacalone l’inibizione
per il periodo di anni tre ed alla A.S.D. Trapani Calcio, la penalizzazione di punti dodici
in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2006 – 2007.
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