COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 171 del 19/05/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 1 GARA ED AMMENDA DI _ 1.500,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 164 del 15.05.2006 – Campionato Serie D – Spareggi).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 171 del 19/05/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 1 GARA ED AMMENDA DI _ 1.500,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 164 del 15.05.2006 – Campionato Serie D - Spareggi). La Commissione Disciplinare, esaminato il reclamo, letti gli atti, e ritenuto che: •La ricorrente non contesta la materialità dei fatti addebitati e di indubbia gravità: offese e minacce alla terna arbitrale da parte di un gruppo di tifosi entrati nel recinto di giuoco a fine gara, culminate in sputi che hanno attinto il direttore di gara e in una violenta pallonata che ha raggiunto alla nuca uno degli assistenti provocandogli momentaneo stordimento; •Il F.C. Francavilla, infatti, si limita a dedurre a propria discolpa la circostanza che i fatti si sarebbero verificati in dipendenza della condotta inspiegabilmente inerte assunta dalle Forze dell’Ordine; •L’assunto difensivo che precede, però, risulta, già in astratto, privo di ogni pregio non potendosi certo ritenere che la responsabilità di fatti violenti sia attenuata dal fatto che gli stessi avrebbero potuto essere – in ipotesi – evitati con un intervento delle Forze dell’Ordine la cui eventuale inerzia non può incidere insomma sulla autonoma valutazione – anche in termini disciplinari - di condotte violente dolosamente ed ingiustificatamente poste in essere dai sostenitori di una squadra; •Per completezza e, dunque, in riferimento al merito devesi anche osservare come il direttore di gara abbia precisato di aver potuto raggiungere la propria autovettura senza subire ulteriore danno, proprio grazie all’intervento dei Carabinieri, così smentendo in radice la contestata inerzia delle Forze dell’Ordine; •Quanto alla graduazione della sanzione, devesi, peraltro ritenere sotto più profili opportuno individuare quale sanzione afflittiva nella specie più idonea quella, complessivamente minore, della disputa di una gara a porte chiuse oltre all’ammenda di _ 3.000,00. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo proposto, infligge alla F.C. Francavilla la sanzione dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse, oltre all’ammenda di _ 3.000,00 (tremila/00). Nulla per la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it