COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 171 del 19/05/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 1 GARA ED AMMENDA DI _ 1.500,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 164 del 15.05.2006 – Campionato Serie D – Spareggi).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 171 del 19/05/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL
CAMPO DI GIUOCO PER N. 1 GARA ED AMMENDA DI _ 1.500,00 (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 164 del 15.05.2006 – Campionato Serie D - Spareggi).
La Commissione Disciplinare,
esaminato il reclamo, letti gli atti, e ritenuto che:
•La ricorrente non contesta la materialità dei fatti addebitati e di indubbia gravità:
offese e minacce alla terna arbitrale da parte di un gruppo di tifosi entrati nel recinto
di giuoco a fine gara, culminate in sputi che hanno attinto il direttore di gara e in una
violenta pallonata che ha raggiunto alla nuca uno degli assistenti provocandogli
momentaneo stordimento;
•Il F.C. Francavilla, infatti, si limita a dedurre a propria discolpa la circostanza che i
fatti si sarebbero verificati in dipendenza della condotta inspiegabilmente inerte
assunta dalle Forze dell’Ordine;
•L’assunto difensivo che precede, però, risulta, già in astratto, privo di ogni pregio non
potendosi certo ritenere che la responsabilità di fatti violenti sia attenuata dal fatto
che gli stessi avrebbero potuto essere – in ipotesi – evitati con un intervento delle
Forze dell’Ordine la cui eventuale inerzia non può incidere insomma sulla autonoma
valutazione – anche in termini disciplinari - di condotte violente dolosamente ed
ingiustificatamente poste in essere dai sostenitori di una squadra;
•Per completezza e, dunque, in riferimento al merito devesi anche osservare come il
direttore di gara abbia precisato di aver potuto raggiungere la propria autovettura
senza subire ulteriore danno, proprio grazie all’intervento dei Carabinieri, così
smentendo in radice la contestata inerzia delle Forze dell’Ordine;
•Quanto alla graduazione della sanzione, devesi, peraltro ritenere sotto più profili
opportuno individuare quale sanzione afflittiva nella specie più idonea quella,
complessivamente minore, della disputa di una gara a porte chiuse oltre
all’ammenda di _ 3.000,00.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo proposto, infligge alla F.C. Francavilla la sanzione
dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse, oltre all’ammenda di _ 3.000,00
(tremila/00). Nulla per la tassa non versata.
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