COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 171 del 19/05/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ TRENTINO CALCIO 1921 S.p.A. PER VIOLAZIONE ARTT. 9 COMMA 1 E 11 COMMA 1 DEL C.G.S. (nota n. 555/140pfSP/en dell’11.11.2005).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 171 del 19/05/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’
TRENTINO CALCIO 1921 S.p.A. PER VIOLAZIONE ARTT. 9 COMMA 1 E 11 COMMA
1 DEL C.G.S. (nota n. 555/140pfSP/en dell’11.11.2005).
La Commissione Disciplinare,
udita la Procura Federale, nella persona dell’avv. Salvatore Sciacchitano, che ha
concluso per l’affermazione di responsabilità con la sanzione dell’ammenda di _
1.500,00, letti gli atti di gara, esaminati gli accertamenti dell’Ufficio Indagini, osserva
quanto segue.
Si legge nel supplemento di referto che l’arbitro, a fine gara, veniva raggiunto dal sig.
Vincenzo Lisetto, dirigente addetto all’arbitro della Società Sacilese, che gli faceva
notare che i tifosi della Società ospitata Trentino Calcio tentavano di entrare negli
spogliatoi, cercando di sfondare porte e finestre.
Invitato dall’arbitro a chiamare le Forze dell’ordine, il sig. Vincenzo Lisetto, che si era per
questo allontanato, tornava di lì a poco al cospetto dell’arbitro apparendo sanguinante in
viso e dichiarando di essere stato malmenato da alcuni intrusi, che egli definiva tifosi del
Trentino.
L’arbitro, che per sua stessa ammissione non aveva visto l’episodio perché chiuso nel
suo spogliatoio, invitava il Lisetto a recarsi al pronto soccorso e riportava che lo stesso
sanguinava in diverse parti del viso.
Su tali fatti venivano avviati accertamenti da parte dell’Ufficio Indagini, al termine dei
quali risultava che il Lisetto, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al referto, aveva
effettivamente subito l’aggressione riportata e che questa era stata compiuta da un
sostenitore della Società Trentino.
La società deferita non ha chiesto di essere sentita; ha fatto pervenire brevi deduzioni,
non contestando i fatti ed asserendo di non aver potuto far nulla per evitare lo
spiacevole comportamento dei propri pseudo tifosi.
Questa Commissione ritiene sussistere la violazione tanto dell’art. 9 comma 1, quanto
dell’art. 11 comma 1 del C.G.S. e che la Società Trentino Calcio 1921 S.p.A. sia
oggettivamente responsabile della violenza subita dal dirigente della Società avversaria
sig. Vincenzo Lisetto.
Appare equa l’ammenda di _ 1.500,00 chiesta dalla Procura Federale, che deve
pertanto essere comminata,
P.Q.M.
In accoglimento del deferimento, commina alla Società Trentino Calcio 1921 S.p.A.
l’ammenda di _ 1.500,00 (millecinquecento/00).
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