COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 175 del 26/05/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C.D. GUIDONIA MONTECELIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA POMIGLIANOGUIDONIA DEL 05.03.2006 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 159 del 04.05.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 175 del 26/05/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C.D. GUIDONIA MONTECELIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA POMIGLIANOGUIDONIA DEL 05.03.2006 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 159 del 04.05.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il ricorso dell’A.C. Guidonia Montecelio avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 159 del 04.05.2006 ) con il quale è stato respinto il reclamo proposto e convalidata la gara Pomigliano-Guidonia con il risultato conseguito sul campo; dato atto che nessuno è comparso per la Società ricorrente alla odierna riunione; rilevato che il ricorso all’esame di questa Commissione appare basato su motivo non sollevato dinanzi al Giudice Sportivo (in primo grado si eccepiva l’irregolare svolgimento della gara a causa di minacce ed aggressioni poste in essere in danno di calciatori e dell’allenatore Sandro Pochesci mentre in secondo grado è stata rilevata la posizione irregolare dell’allenatore in seconda Prof. Paolo Tozzi); considerato che la censura oggi sollevata deve considerarsi nuova in quanto dinanzi al Giudice Sportivo non è stata contestata sotto alcun aspetto la posizione dell’allenatore i n seconda, conseguentemente il ricorso proposto deve essere considerato inammissibile, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla A.C. Guidonia Montecelio. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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