COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 175 del 26/05/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FORTIS JUVENTUS AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PAGLIAI CRISTIAN (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 172 del 22.05.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 175 del 26/05/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ FORTIS JUVENTUS AVVERSO LA SQUALIFICA PER
TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PAGLIAI CRISTIAN (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 172 del 22.05.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etti gli atti del procedimento;
considerato che nel corso della gara Fortis Juventus-Forcoli del 21.05.2006, il direttore
di gara espelleva, al 40° del secondo tempo il calciatore della Fortis Juventus Cristian
Pagliai, “perché colpiva a giuoco fermo un avversario con una testata al viso senza
procurare alcun danno”;
ritenuto che il Giudice Sportivo comminava al Pagliai la squalifica per tre gare effettive,
ai sensi dell’art. 14 comma 2 bis lett. b) del C.G.S.;
preso atto che avverso la suddetta decisione proponeva reclamo la Società di
appartenenza del Pagliai, sostenendo che il gesto del proprio calciatore era stato solo
una modesta reazione non violenta al comportamento scorretto dell’avversario,
concludendo, sostanzialmente, per una congrua riduzione della squalifica derubricando
il fallo in atto non violento.
Rilevato che la Commissione decideva di interpellare il direttore di gara essendo il
rapporto arbitrale non sufficientemente chiaro sulle caratteristiche e modalità del gesto
illecito e che l’arbitro interpellato, tramite il fax che si allega, precisava che “la posizione
dei calciatori era ravvicinata e quindi è stato un gesto di impulso non violento”.
Sulla base di quanto sopra, la Commissione Disciplinare riduce la squalifica irrogata al
calciatore Cristian Pagliai ad una gara effettiva, accogliendo parzialmente il reclamo,
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo proposto, riduce la squalifica irrogata a calciatore
Cristian Pagliai ad una giornata effettiva.
Nulla per la tassa non versata.
Share the post "COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 175 del 26/05/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FORTIS JUVENTUS AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PAGLIAI CRISTIAN (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 172 del 22.05.2006 – Campionato Serie D)."