COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 181 del 01/06/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. VARESE 1910 S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 15.11.2006 AL CALCIATORE TROIANO ALESSANDRO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 160 dell’8.05.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 181 del 01/06/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. VARESE 1910 S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 15.11.2006 AL CALCIATORE TROIANO ALESSANDRO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 160 dell’8.05.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti, letto il reclamo, OSSERVA Con C.U. n. 160 del 08.05.2006, il G.S. squalificava fino al 15.11.2006 il calciatore Alessandro Troiano, perché, a gioco fermo ed in reazione, colpiva con una violenta gomitata al volto un avversario procurandogli la rottura di due denti. Il calciatore doveva essere sostituito e ricorrere alle cure dei sanitari. Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 14 comma 2 bis, lett. C) del C.G.S. ed in considerazione della particolare gravità della condotta violenta. La A.S. Varese 1910 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la suddetta decisione sostenendo che la condotta del Troiano è stata involontaria e senza dolo, che il medesimo è un calciatore estremamente corretto, tanto da non essere mai stato protagonista, nel corso della sua carriera, di episodi violenti e rilevando l’eccessivo rigore e la iniquità della squalifica comminata. - 181/2 - La Società reclamante, quindi, concludeva con la richiesta di una congrua riduzione della squalifica. Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. La sanzione inflitta, infatti, non può che essere confermata, stante che i documenti ufficiali di gara godono di fede privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. A1) del C.G.S.. Si evidenzia, inoltre che stante la particolare gravità della condotta violenta nei confronti dell’avversario la sanzione appare congrua e quindi non può che essere confermata. La richiesta, infine, della visione della cassetta video è inammissibile ai sensi dell’art. 31 del C.G.S., P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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