COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 187 del 09/06/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. ISOLA LIRI AVVERSO L’AMMENDA DI _ 3.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 180 del 01.06.2006 – Play Off).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 187 del 09/06/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. ISOLA LIRI AVVERSO L’AMMENDA DI _
3.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 180 del 01.06.2006 – Play
Off).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti, esaminato il reclamo, considerato che il Giudice Sportivo disponeva nei
confronti della A.C. Isola Liri l’ammenda di _ 3.000,00 e diffida, per indebita presenza, a
fine gara, nella zona degli spogliatoi, di persone non identificate che tentavano di
intralciare il passaggio ad un assistente arbitrale, colpendolo con una ginocchiata al
basso ventre, procurandogli lieve dolore, mentre l’ufficiale di gara poteva far rientro negli
spogliatoi solo grazie all’intervento dei dirigenti locali;
rilevato che dall’interposto gravame non emergono fatti e/o elementi tali da poter indurre
questa Commissione a rivisitare le sanzioni impartite. Rammentando che alla luce del
vigente C.G.S. il referto arbitrale è sempre da considerarsi fonte attendibile, privilegiata
e degna di fede. Pertanto, alla luce di quanto in esso contenuto le suddette sanzioni
appaiono appena congrue in relazione all’entità dei fatti,
P.Q.M.
Conferma alla A.C. Isola Liri l’ammenda di _ 3.000,00 nonchè la diffida.
- 187/2 -
Dispone l’addebito della tassa non versata.
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