COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 187 del 09/06/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.O. CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI _ 2.000,00 E LA INIBIZIONE FINO AL 30.06.2007 AL DIRIGENTE GUERINI GIANFRANCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 164 del 22.05.2006 – Play Off).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 187 del 09/06/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.O. CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI _ 2.000,00 E LA INIBIZIONE FINO AL 30.06.2007 AL DIRIGENTE GUERINI GIANFRANCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 164 del 22.05.2006 – Play Off). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il reclamo proposto dalla Società U.S.O. Calcio avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 164 del 15.05.2006) con il quale è stato inibito a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del C.G.S. fino al 30 giugno 2007 il sig. Gianfranco Guerini, Presidente, ed è stata irrogata l’ammenda di _ 2.000,00 alla Società; rilevato, preliminarmente, che il reclamo, per quanto attiene alla ammenda inflitta alla Società, deve dichiararsi inammissibile essendo stato proposto il reclamo stesso da parte del Presidente Gianfranco Guerini, inibito; ritenuto, invece, per quanto concerne l’inibizione inflitta al Presidente Guerini che i contenuti del reclamo, del rapporto arbitrale e del rapporto del Commissario di campo inducono questa Commissione a richiedere approfonditi accertamenti all’Ufficio Indagini, P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo per la parte attinente all’ammenda inflitta alla Società. Stralcia il motivo di reclamo riguardante l’inibizione inflitta al Presidente Gianfranco Guerini e trasmette gli atti all’Ufficio Indagini per ogni più approfondito accertamento in ordine ai fatti verificatisi. Sospende il giudizio sino all’esito degli accertamenti da parte dell’ufficio Indagini. Nulla per la tassa non versata sino alla definizione del giudizio.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it