COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 189 del 16/06/2006 Decisione della Commissione Disciplinare PROPOSTA DI SANZIONE DELLA SOCIETA’ A.S. FERENTINO A CARICO DEL PROPRIO CALCIATORE PASSALACQUA CARMINE (nota del 13/04/2006).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 189 del 16/06/2006 Decisione della Commissione Disciplinare PROPOSTA DI SANZIONE DELLA SOCIETA’ A.S. FERENTINO A CARICO DEL PROPRIO CALCIATORE PASSALACQUA CARMINE (nota del 13/04/2006). La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, osserva: con nota del 13.04.2006 la Società A.S. Ferentino Calcio, ai sensi dell’art. 92 comma 4 delle N.O.I.F., chiedeva l’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti del proprio calciatore Carmine Passalacqua per la mancata presentazione dello stesso agli allenamenti a partire dalla data dell’8.04.2006; il calciatore faceva pervenire a questa Commissione memoria difensiva con la quale sosteneva di essere stato vittima di forti coliche seguite da febbre che gli avrebbero impedito di partecipare agli allenamenti. Sosteneva inoltre di aver comunicato alla Società Ferentino la propria indisposizione. Allegava infine un certificato medico che attestava alla data del 10.04.2006 “una patologia acuta guaribile in giorni sei”; le giustificazioni addotte dal Passalacqua sono irrilevanti. Infatti il certificato medico prodotto non attesta alcun legittimo impedimento a partecipare agli allenamenti non indicando neppure quale sarebbe la patologia acuta che avrebbe afflitto il calciatore. Inoltre nessuna prova è stata fornita sull’invio di tale certificato alla Società Ferentino; sanzione congrua per la violazione contestata appare quella di una giornata di squalifica, P.Q.M. Infligge al calciatore Carmine Passalacqua la squalifica per una giornata effettiva di gara.
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