COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 189 del 16/06/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BELOTTI VITTORIO (allenatore U.S. Bojano Calcio) PER VIOLAZIONE ART. 3 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ U.S. BOJANO CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1469/183pf/SP/ad dell’11/05/2006).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 189 del 16/06/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BELOTTI VITTORIO (allenatore U.S. Bojano Calcio) PER VIOLAZIONE ART. 3 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ U.S. BOJANO CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1469/183pf/SP/ad dell’11/05/2006). La Commissione Disciplinare, letti gli atti afferenti alle dichiarazioni rese alla stampa dall’allenatore dell’U.S. Bojano Calcio, sig. Vittorio Belotti, al termine della gara Spes Mentana-Bojano del 27.11.2005; letto il deferimento della Procura; preso atto delle conclusioni formulate dal rappresentante della Procura avv. Alessandro Avagliano, che ha chiesto l’affermazione di responsabilità dei deferiti con irrogazione della squalifica sino al 30.11.2006 per il Belotti e dell’ammenda di € 500,00 per la Società U.S. Bojano Calcio; ritenuto che le espressioni e le dichiarazioni rese dall’allenatore dell’U.S. Bojano Calcio sono da ritenersi lesive della reputazione della sig. De Nitto, arbitro dell’incontro, della classe arbitrale femminile, nonché del Presidente del Comitato Interregionale; considerato che l’art. 3 comma 1 del C.G.S. fa divieto, ai soggetti dell’ordinamento federale, di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti nell’ambito federale; considerato che le dichiarazioni contestate sono state rese a mezzo stampa, quindi, destinate ad essere conosciute da più persone; rilevato che il sig. Belotti non ha comprovato in alcun modo di aver smentito le dichiarazioni pubblicate dalla stampa, P.Q.M. In accoglimento del deferimento, infligge all’allenatore Vittorio Belotti la squalifica fino al 30.11.2006; condanna la Società U.S. Bojano Calcio, per responsabilità oggettiva, al pagamento dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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