COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 189 del 16/06/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIBILIA GIANCARLO (allenatore S.S. Villacidrese Calcio S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 3 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ S.S. VILLACIDRESE CALCIO S.R.L. PER VIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 4, E 3 COMMA 2 DEL C.G.S. (nota n. 1492/363pf/SP/en del 15/05/2006).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 189 del 16/06/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIBILIA GIANCARLO (allenatore S.S. Villacidrese Calcio S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 3 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ S.S. VILLACIDRESE CALCIO S.R.L. PER VIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 4, E 3 COMMA 2 DEL C.G.S. (nota n. 1492/363pf/SP/en del 15/05/2006). La Commissione Disciplinare, visti gli atti del procedimento, osserva. Il 15.05.2006 deferiva a questa Commissione Disciplinare l’allenatore Giancarlo Sibilia e la S.S. Villacidrese Calcio S.r.l. per le violazione di cui in epigrafe. All’udienza odierna, si presentava il deferito Giancarlo Sibilia, allenatore della Villacidrese mentre per la Società nessuno è comparso. Il rappresentante della Procura federale avv. Alessandro Avagliano chiedeva l’affermazione della responsabilità dei deferiti e la irrogazione della sanzione della squalifica per mesi due al Sibilia e quella di € 500,00 di ammenda per responsabilità oggettiva alla Società Villacidrese. Il Sibilia, nella propria difesa, ha sostenuto che il fatto contestato era già stato giudicato in precedente procedimento, per il quale aveva subito due mesi di squalifica e pertanto non poteva essere giudicato nuovamente in questa sede. La Commissione Disciplinare ritiene, invece, che trattasi di fatti diversi (riguardando la sanzione già irrogata comportamento offensivo nei confronti di un assistente arbitrale) e, pertanto, vi è piena legittimazione di questo giudice a procedere. Nel merito questa Commissione osserva che l’articolo apparso nel quotidiano “La Nuova” del 02.04.2006, che riportava dichiarazione del Sibilia ritenute offensive nei confronti della terna arbitrale, mai è stato smentito dal deferito essendosi il Sibilia limitato ad affermare di non aver letto il quotidiano e, in ogni caso, di non aver ritenuto di smentire con ritardo (quando ne ha avuto conoscenza) di aver mai rilasciato interviste, in quanto sarebbe decorso troppo tempo dalla pubblicazione dell’articolo, P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga all’allenatore Giancarlo Sibilia la squalifica per mesi uno e alla Società S.S. Villacidrese Calcio S.r.l. l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) per responsabilità oggettiva.
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