COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 192 del 23/06/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BITETTO FRANCESCO E GAROFALO VINCENZO (tesserati A.C. Monopoli S.r.l.) E BORRELLI ANTONIO (tesserato A.S. San Paolo Bari) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLE SOCIETA’ A.C. MONOPOLI S.r.l. E A.S. SAN PAOLO BARI PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1470/141pf/SP/en dell’11/05/2006).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 192 del 23/06/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BITETTO
FRANCESCO E GAROFALO VINCENZO (tesserati A.C. Monopoli S.r.l.) E
BORRELLI ANTONIO (tesserato A.S. San Paolo Bari) PER VIOLAZIONE ART. 1
COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLE SOCIETA’ A.C. MONOPOLI S.r.l. E A.S. SAN
PAOLO BARI PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n.
1470/141pf/SP/en dell’11/05/2006).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il deferimento, esaminati gli atti e le memorie difensive fatte pervenire dagli
incolpati, udito il difensore di Borrelli Antonio che ha chiesto la irrogazione della
sanzione minima e il rappresentante della Procura Federale in persona dell’avv. Lorenzo
Giua che ha chiesto l’irrogazione di mesi quattro di squalifica per Bitetto, Garofalo e
Borrelli ed _ 500,00 di ammenda per le Società San Paolo Bari e Monopoli, osserva;
il Procuratore Federale ha deferito i tesserati e le Società di cui in epigrafe per la
violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S., Bitetto, Garofalo e Borrelli, e art. 2 comma 4
del C.G.S. per le Società Monopoli e San Paolo Bari a titolo di responsabilità oggettiva
per i comportamenti ascrivibili ai propri tesserati. Agli incolpati viene contestato di aver
predisposto e prodotto dichiarazioni testimoniali mendaci nell’ambito di un procedimento
pendente dinanzi a questa Commissione Disciplinare in relazione alla squalifica del
calciatore Parente Pietro al fine di far revocare la sanzione a questi inflitta dal Giudice
Sportivo.
La A.C. Monopoli, Bitetto e Garofalo chiedono il rigetto del deferimento sostenendo la
mancanza di prova in ordine alla consapevolezza della falsità delle dichiarazioni rese.
Sottolineano inoltre che le dichiarazioni suddette non hanno in alcun modo fuorviato le
decisioni della giustizia sportiva.
Il Borrelli ammette, per il tramite del suo difensore, di aver sottoscritto una dichiarazione
predisposta e sottopostagli da dirigenti del Monopoli, pur non sapendo chi fosse stato
effettivamente ad attingerlo con uno sputo nel corso della partita San Paolo-Monopoli. In
considerazione del comportamento collaborativo chiede quindi che gli venga inflitta una
sanzione contenuta nel minimo.
Il San Paolo Bari afferma di essere rimasto all’oscuro della dichiarazione resa dal
Borrelli e chiede il rigetto del deferimento nei suoi confronti.
La falsità delle dichiarazioni rese dagli incolpati è provata da una serie di elementi
concordanti e coerenti. In primo luogo il rapporto dell’assistente arbitrale ed il suo
supplemento richiesto da questa Commissione che costituiscono una prova certa anche
alla luce dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S.. In secondo luogo lo stesso DVD prodotto dal
Monopoli smentisce quanto affermato dagli incolpati nelle loro dichiarazioni. Inoltre il
Borrelli ha confessato, per il tramite del suo difensore, di aver sottoscritto una
dichiarazione dal contenuto sostanzialmente mendace che scagionava il Parente anche
se, in effetti, il Borrelli non aveva visto chi lo avesse attinto con uno sputo. Va infine
valutato che tutte le dichiarazioni testimoniali prodotte sono state predisposte dalla
stessa mano che ha redatto una sorta di modulo lasciando in bianco solo alcuni spazi
contenenti indicazioni rilevanti come il nome dell’effettivo autore del fatto. Il Borrelli ha
ammesso che a sottoporgli la dichiarazione sono stati dirigenti del Monopoli, provando
così l’esistenza di una precisa regia che ha orientato la mendace tesi difensiva, non
limitandosi a negare gli addebiti ma ponendo in essere condotte positive finalizzate a
trarre in inganno questa Commissione.
E’ quindi evidente la violazione sia dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. per i calciatori
incolpati che dell’art. 2 comma 4 del C.G.S. per la responsabilità oggettiva delle Società
di appartenenza.
Per quanto riguarda le sanzioni occorre evidenziare una diversa gravità della posizione
del Monopoli rispetto a quella del San Paolo Bari. L’invocata attenuante richiesta per il
Borrelli ai sensi dell’art. 14 comma 5 del C.G.S. non è applicabile alla fattispecie in
quanto prevista solo per i casi di illecito sportivo e di violazione in materia gestionale ed
economica. Pertanto le richieste della Procura Federale vanno accolte per Bitetto,
Garofalo, Borrelli e San Paolo Bari mentre per il Monopoli sanzione congrua appare
essere quella di _ 3.000,00 di ammenda.
P.Q.M.
Accoglie il deferimento e condanna i calciatori Bitetto Francesco, Garofalo Vincenzo e
Borrelli Antonio alla squalifica di mesi quattro, la A.C. Monopoli S.r.l. ad _ 3.000,00
(tremila/00) di ammenda e la A.S. San Paolo Bari ad _ 500,00 (cinquecento/00) di
ammenda.
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