COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 192 del 23/06/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BITETTO FRANCESCO E GAROFALO VINCENZO (tesserati A.C. Monopoli S.r.l.) E BORRELLI ANTONIO (tesserato A.S. San Paolo Bari) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLE SOCIETA’ A.C. MONOPOLI S.r.l. E A.S. SAN PAOLO BARI PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1470/141pf/SP/en dell’11/05/2006).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 192 del 23/06/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BITETTO FRANCESCO E GAROFALO VINCENZO (tesserati A.C. Monopoli S.r.l.) E BORRELLI ANTONIO (tesserato A.S. San Paolo Bari) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLE SOCIETA’ A.C. MONOPOLI S.r.l. E A.S. SAN PAOLO BARI PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1470/141pf/SP/en dell’11/05/2006). La Commissione Disciplinare, l etto il deferimento, esaminati gli atti e le memorie difensive fatte pervenire dagli incolpati, udito il difensore di Borrelli Antonio che ha chiesto la irrogazione della sanzione minima e il rappresentante della Procura Federale in persona dell’avv. Lorenzo Giua che ha chiesto l’irrogazione di mesi quattro di squalifica per Bitetto, Garofalo e Borrelli ed _ 500,00 di ammenda per le Società San Paolo Bari e Monopoli, osserva; il Procuratore Federale ha deferito i tesserati e le Società di cui in epigrafe per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S., Bitetto, Garofalo e Borrelli, e art. 2 comma 4 del C.G.S. per le Società Monopoli e San Paolo Bari a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti ascrivibili ai propri tesserati. Agli incolpati viene contestato di aver predisposto e prodotto dichiarazioni testimoniali mendaci nell’ambito di un procedimento pendente dinanzi a questa Commissione Disciplinare in relazione alla squalifica del calciatore Parente Pietro al fine di far revocare la sanzione a questi inflitta dal Giudice Sportivo. La A.C. Monopoli, Bitetto e Garofalo chiedono il rigetto del deferimento sostenendo la mancanza di prova in ordine alla consapevolezza della falsità delle dichiarazioni rese. Sottolineano inoltre che le dichiarazioni suddette non hanno in alcun modo fuorviato le decisioni della giustizia sportiva. Il Borrelli ammette, per il tramite del suo difensore, di aver sottoscritto una dichiarazione predisposta e sottopostagli da dirigenti del Monopoli, pur non sapendo chi fosse stato effettivamente ad attingerlo con uno sputo nel corso della partita San Paolo-Monopoli. In considerazione del comportamento collaborativo chiede quindi che gli venga inflitta una sanzione contenuta nel minimo. Il San Paolo Bari afferma di essere rimasto all’oscuro della dichiarazione resa dal Borrelli e chiede il rigetto del deferimento nei suoi confronti. La falsità delle dichiarazioni rese dagli incolpati è provata da una serie di elementi concordanti e coerenti. In primo luogo il rapporto dell’assistente arbitrale ed il suo supplemento richiesto da questa Commissione che costituiscono una prova certa anche alla luce dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S.. In secondo luogo lo stesso DVD prodotto dal Monopoli smentisce quanto affermato dagli incolpati nelle loro dichiarazioni. Inoltre il Borrelli ha confessato, per il tramite del suo difensore, di aver sottoscritto una dichiarazione dal contenuto sostanzialmente mendace che scagionava il Parente anche se, in effetti, il Borrelli non aveva visto chi lo avesse attinto con uno sputo. Va infine valutato che tutte le dichiarazioni testimoniali prodotte sono state predisposte dalla stessa mano che ha redatto una sorta di modulo lasciando in bianco solo alcuni spazi contenenti indicazioni rilevanti come il nome dell’effettivo autore del fatto. Il Borrelli ha ammesso che a sottoporgli la dichiarazione sono stati dirigenti del Monopoli, provando così l’esistenza di una precisa regia che ha orientato la mendace tesi difensiva, non limitandosi a negare gli addebiti ma ponendo in essere condotte positive finalizzate a trarre in inganno questa Commissione. E’ quindi evidente la violazione sia dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. per i calciatori incolpati che dell’art. 2 comma 4 del C.G.S. per la responsabilità oggettiva delle Società di appartenenza. Per quanto riguarda le sanzioni occorre evidenziare una diversa gravità della posizione del Monopoli rispetto a quella del San Paolo Bari. L’invocata attenuante richiesta per il Borrelli ai sensi dell’art. 14 comma 5 del C.G.S. non è applicabile alla fattispecie in quanto prevista solo per i casi di illecito sportivo e di violazione in materia gestionale ed economica. Pertanto le richieste della Procura Federale vanno accolte per Bitetto, Garofalo, Borrelli e San Paolo Bari mentre per il Monopoli sanzione congrua appare essere quella di _ 3.000,00 di ammenda. P.Q.M. Accoglie il deferimento e condanna i calciatori Bitetto Francesco, Garofalo Vincenzo e Borrelli Antonio alla squalifica di mesi quattro, la A.C. Monopoli S.r.l. ad _ 3.000,00 (tremila/00) di ammenda e la A.S. San Paolo Bari ad _ 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.
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