COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/11/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 22/10/2005 CALCIO POMIGLIANO – FRANCAVILLA

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/11/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 22/10/2005 CALCIO POMIGLIANO - FRANCAVILLA Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n.17 del 26.10.2005 - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio della A.S.D. Calcio Pomigliano e con il quale si deduce che la Società Francavilla, per effetto di errate sostituzioni nel corso della gara, avrebbe impiegato cinque calciatori fuori quota anziché quattro come previsto dal C.U. n. 1 dell'1/7/05 del Comitato Interregionale, invocandosi per l'effetto, la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della predetta Società; - rilevato che come si evince dagli atti ufficiali, la Società Francavilla ha schierato inizialmente i seguenti calciatori: 1) SARUBBI Ivan nato il 22.7.86 2) CILIBRIZZI Raffaele nato il 16.6.86 3) PERRI Giovanbattista nato il 25.6.86 4) TRICARICO Giuseppe Nicola nato il 16.10.1986 - rilevato che, la suddetta Società al 39° del secondo tempo provvedeva alla sostituzione del calciatore SALERNO Antonio nato il 26.7.89 con il calciatore CUPPARO Nicolò nato il 25.6.86; - considerato che, in virtù, della predetta sostituzione la A.C. Francavilla è venuta meno all'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata della gara solo quattro calciatori fuori quota; - considerato che l'inosservanza del predetto obbligo comporta la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società A.C. Francavilla con il punteggio di 0-3 ai sensi del C.U. n. 1 del 1.7.2005 del Comitato Interregionale e dell'art. 12 comma 5 del CGS; PQM delibera: 1) di accogliere il reclamo 2) di comminare alla Società A.C. Francavilla la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
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