COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 3 del 31/08/2005 Decisioni del Giudice Sportivo COPPA ITALIA SERIE D COSENZA CALCIO S.P.A. – ROSSANESE 1909 A.S.D.

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 3 del 31/08/2005 Decisioni del Giudice Sportivo COPPA ITALIA SERIE D COSENZA CALCIO S.P.A. - ROSSANESE 1909 A.S.D. Il Giudice Sportivo, Rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata a seguito dell'ordinanza Prefettizia del 2782005 che vietava l'utilizzo dell'impianto sportivo, rimette gli atti al Comitato Interregionale per gli adempimenti di competenza al fine dello svolgimento della gara medesima. BITONTO - F.C.LAVELLO Il Giudice Sportivo, - rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della società Lavello entro il tempo regolamentare di attesa; - considerato che la predetta Società non ha fatto pervenire a riguardo giustificazione alcuna; - visti gli art. 12 punto 3 CGS e 53 punto 2 NOIF, nonchè il Comunicato Ufficiale n° 1 del 2382005 art.7 del Comitato Interregionale; P.Q.M. Delibera di comminare alla società Lavello: 1) la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3; 2) l'esclusione dal proseguimento della manifestazione; 3) l'ammenda di E.5000 quale rinuncia 3) l'indennizzo per il mancato incasso così come previsto dal punto 1 let. o) del C.U. n° 1 dell172005 del Comitato Interregionale.
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