COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 28.10.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. SIRACUSA CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MANCINI RENATO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 34 del 19.10.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 28.10.2005
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. SIRACUSA CALCIO S.r.l. AVVERSO LA
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MANCINI RENATO
(delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 34 del 19.10.2005 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti del procedimento, osserva:
con provvedimento del 19.10.2005 il G.S. (C.U. n. 34) squalificava per tre gare effettive
il tesserato della reclamante, Mancini Renato, perché “espulso per comportamento
offensivo e minaccioso nei confronti di un avversario, alla notifica del provvedimento
disciplinare rivolgeva all’arbitro espressione offensiva. Sanzione così determinata in
considerazione altresì della sua qualità di capitano della squadra”.
Avverso il predetto provvedimento proponeva reclamo la U.S. Siracusa Calcio con atto
25.10.2005.
Nel reclamo si sottolineava come l’offesa al direttore di gara altro non era che una
semplice esclamazione verbale non reiterata da nessun comportamento violento ed
aggressivo, e, in ogni caso, si affermava che la contestata espressione volgare rivolta
all’arbitro non appariva di assoluta gravità e sicuramente non era diretta all’arbitro ma si
riferiva al contesto dei provvedimenti assunti dal direttore di gara. Si concludeva
chiedendo la riduzione della sanzione inflitta, di almeno una giornata di gara.
Il reclamo è infondato e deve essere respinto.
Il rapporto dell’arbitro è preciso nel riferire quanto accaduto e, in particolare, la
volontarietà dell’illecito commesso dal Mancini.
Non riscontrandosi alcun elemento idoneo a smentire l’affermazione del direttore di gara
ed essendo, come noto, il documento ufficiale assistito da fede privilegiata, ne deriva la
necessità di confermare il provvedimento del G.S., compresa l’entità della sanzione, che
appare equa e proporzionata ai fatti,
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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