COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 28.10.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.G. MANDURIA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA MANDURIA-NUOVA NARDO’ DEL 26.09L.2004 – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 95 del 12.01.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 28.10.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.G. MANDURIA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA MANDURIA-NUOVA NARDO’ DEL 26.09L.2004 – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 95 del 12.01.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il reclamo proposto dalla U.G. Maduria Sport avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 95 del 12.01.2005) con cui è stata omologata la gara Manduria- Nuova Nardo del 26.09.2004, reclamo fondato sull’asserita posizione irregolare del calciatore Antonio Schito; rilevato che la decisione assunta dal Giudice Sportivo si fonda ex art. 44 comma 6 del C.G.S., sulla pronuncia del 14.12.2004 della Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. con cui è stata dichiarata la validità del tesseramento del calciatore Antonio Schito per la Società Nuova Nardò; rilevato che in data 04.02.2005 questa Commissione ha trasmesso gli atti all’Ufficio Indagini per accertamenti in ordine al tesseramento del calciatore in questione; considerato che in data 20.04.2005 l’Ufficio Indagini trasmetteva dettagliata ed esaustiva relazione in merito alla posizione del calciatore a seguito della quale questa Commissione disponeva trasmettersi gli atti alla Commissione Tesseramenti per una nuova valutazione dei fatti; preso atto che la Commissione Tesseramenti, con decisione del 13.05.2005, restituiva gli atti a questa Commissione dichiarando il non luogo a provvedere, anche al fine di attivare il procedimento di cui all’art. 35 del C.G.S.; osservato che il Presidente della L.N.D., al quale erano stati trasmessi gli atti per il successivo seguito di competenza, con nota n. 3194 del 30.05.2005, restituiva a questa Commissione gli atti stessi precisando “….che una eventuale attivazione delle procedure di cui al richiamato art. 35 del C.G.S. dovrebbe essere comunque inoltrata dalla parte direttamente in causa o dal Presidente Federale”; osservato altresì che il Presidente Federale al quale erano stati trasmessi gli atti per quanto di competenza con nota del 15.06.2005 restituiva gli atti stessi facendo presente che, così come disposto dalla Commissione Tesseramenti, competeva alle parti interessate promuovere l’eventuale giudizio di revocazione richiamato dall’art. 35 del C.G.S.; osservato che questa Commissione con nota 19.09.2005, ha trasmesso alla U.G. Mandria Sport copia della relazione dell’Ufficio Indagini del 22.04.2005 ai fini della eventuale adozione entro i termini previsti dal C.G.S. delle iniziative di sua competenza; preso atto che, alla data odierna, nessuna iniziativa è stata assunta dalla U.G. Manduria Sport; considerato che, a questo punto, non può che prevalere ai fini decisionali la pronuncia presa dalla Commissione Tesseramenti (C.U. n. 14/D del 14.12.2004) che ha dichiarato valido il tesseramento del calciatore Schito Antonio in favore della Società Nuova Nardò Calcio S.r.l. con decorrenza 10.08.2004; va conseguenzialmente rigettato il ricorso proposto dalla U.G. Manduria Sport avverso il provvedimento di omologazione della gara Manduria-Nuova Nardò del 26.09.2004; rilevato, comunque, che sulla base dei contenuti della relazione dell’Ufficio Indagini del 20.04.2005 appare necessario trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza, P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata. Trasmette gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza.
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