COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 28.10.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.F.C.A. NORMANNA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE VITIELLO STEFANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 34 del 19.10.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 28.10.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.F.C.A. NORMANNA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE VITIELLO STEFANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 34 del 19.10.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti letto il reclamo: osserva i l Giudice Sportivo ha comminato la squalifica al calciatore Vitello Stefano della Società reclamante, per aver durante la gara Ariano Irpino-San Felice Normanna del 16.10.2005, a gioco fermo, colpito con una testata al volto un avversario (sanzione così determinata ex art. 14 comma 2bis lett. b) del C.G.S.). La Normanna ha proposto reclamo avverso la suddetta decisione chiedendo di annullare la sanzione inflittagli, a sostegno della propria richiesta la ricorrente ha prodotto filmato dal quale, a suo dire, si evincerebbe che il calciatore non avrebbe posto in essere la condotta violenta contestatagli. Peraltro, sostiene la reclamante che il fatto è avvenuto in maniera “fulminea” tale da “ingannare” l’assistente arbitrale, inoltre si sostiene che “si è trattato null’altro che di un faccia a faccia”. Il ricorso è infondato e va, di conseguenza, rigettato. Infatti, la sanzione inflitta non può che essere confermata, stante che i fatti come risultanti dai documenti ufficiali di gara che godono di fede privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S. non possono essere contestati con l’esame dell’allegata documentazione filmata; infatti tale circostanza è esclusa ex art. 31 del C.G.S. e, quindi, non può essere accolta in questa fase del procedimento. Inoltre va evidenziato che la sanzione inflitta consiste nel minimo edittale previsto dall’art. 14 comma 2bis per i fatti contestati. Ne consegue che congrua appare la sanzione irrogata della squalifica per tre gare, P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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