COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 28.10.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.F.C.A. NORMANNA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE VITIELLO STEFANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 34 del 19.10.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 28.10.2005
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.F.C.A. NORMANNA AVVERSO LA SQUALIFICA
PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE VITIELLO STEFANO (delibera
Giudice Sportivo – C.U. n. 34 del 19.10.2005 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti letto il reclamo:
osserva
i
l Giudice Sportivo ha comminato la squalifica al calciatore Vitello Stefano della Società
reclamante, per aver durante la gara Ariano Irpino-San Felice Normanna del
16.10.2005, a gioco fermo, colpito con una testata al volto un avversario (sanzione così
determinata ex art. 14 comma 2bis lett. b) del C.G.S.).
La Normanna ha proposto reclamo avverso la suddetta decisione chiedendo di
annullare la sanzione inflittagli, a sostegno della propria richiesta la ricorrente ha
prodotto filmato dal quale, a suo dire, si evincerebbe che il calciatore non avrebbe posto
in essere la condotta violenta contestatagli.
Peraltro, sostiene la reclamante che il fatto è avvenuto in maniera “fulminea” tale da
“ingannare” l’assistente arbitrale, inoltre si sostiene che “si è trattato null’altro che di un
faccia a faccia”.
Il ricorso è infondato e va, di conseguenza, rigettato.
Infatti, la sanzione inflitta non può che essere confermata, stante che i fatti come
risultanti dai documenti ufficiali di gara che godono di fede privilegiata ai sensi dell’art.
31 lett. a1) del C.G.S. non possono essere contestati con l’esame dell’allegata
documentazione filmata; infatti tale circostanza è esclusa ex art. 31 del C.G.S. e, quindi,
non può essere accolta in questa fase del procedimento.
Inoltre va evidenziato che la sanzione inflitta consiste nel minimo edittale previsto
dall’art. 14 comma 2bis per i fatti contestati.
Ne consegue che congrua appare la sanzione irrogata della squalifica per tre gare,
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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