COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 28.10.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SAVOIA 1908 S.S.D.R.L. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA SAN PAOLO BARISAVOIA DELL’11.09.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 26 del 05.10.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 28.10.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SAVOIA 1908 S.S.D.R.L. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA SAN PAOLO BARISAVOIA DELL’11.09.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 26 del 05.10.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etti gli atti del reclamo in epigrafe; viste le conclusioni della Società reclamante formulate alla odierna udienza; esaminata la documentazione in atti, osserva l a gara San Paolo Bari-Savoia in programma in data 11.09.2005 presso lo stadio Comunale di Altamura non è stata disputata in quanto il Sindaco della città di Altamura – con ordinanza n. 34 del 10.09.2005 (notificata alla Società San Paolo in data 10.09.2005 alle ore 19,00 e comunicata via fax al Comitato Interregionale in data 10.09.2005 alle ore 19.01, come da documentazione in atti) – ordinava la sospensione di tutte le manifestazioni sportive in programma presso il campo sportivo D’Angelo di Altamura in data 11.09.2005, ed in particolare dell’incontro di calcio in oggetto, per motivi di ordine, sicurezza ed incolumità pubblica, sulla base di relazioni presentate nella stessa giornata del 10.09.2005 dai locali comandi della Polizia Municipale e dei Carabinieri, in ragione degli inevitabili problemi di sicurezza ed incolumità pubblica che sarebbero derivati dalla coincidenza tra lo svolgimento della manifestazione sportiva e lo svolgimento dell’attività ludica di Luna park in programma nel medesimo contesto spazio temporale in occasione dei festeggiamenti per la festa patronale della Madonna del buon cammino; dall’esame della documentazione in atti emerge in modo inequivocabile che tale decisione del Sindaco è stata comunicata alla F.I.G.C. e notificata alla Società San Paolo Bari alle ore 19,00 del 10.09.2005, cioè la sera immediatamente antecedente il giorno di gara, essendo la partita in programma per le ore 16,00 del giorno 11.09.2005; l a circostanza della possibilità per la Società San Paolo di ben rendersi conto della presenza delle strutture ludiche già nei giorni precedenti – dedotte dalla difesa della Società reclamante ai fini di provare la negligenza del San Paolo nel non aver provveduto in tempo utile al reperimento di altra idonea strutture sportiva -, nonché la presenza in lista di un calciatore non tesserato, appaiono inconferenti in quanto: •Dalla stessa lettura dell’ordinanza – la cui legittimità peraltro non è stata contestata dalla reclamante – si evince che le strutture ludiche sono per consuetudine allocate nei pressi del campo sportivo, ma per ciò solo non pregiudicano lo svolgimento di manifestazioni calcistiche e che soltanto in virtù delle relazioni delle Forze di Polizia trasmesse al sindaco lo stesso 10.09.2005 è sorta la questione della sicurezza ed incolumità pubblica; •La presenza in lista di calciatore non tesserato, a prescindere da qualsiasi rilievo in merito alla “partecipazione” ad una gara non svoltasi, evidenziata dalla Società reclamante per prospettare la tesi della mancanza di buona fede della Società S. Paolo, appare questione estranea al presente provvedimento, vertente sulla dedotta responsabilità del S. Paolo per la mancata disputa della gara; per quanto sopra evidenziato, deve riconoscersi che la mancata disputa della gara in oggetto è derivata dalla sussistenza di una evidente causa di forza maggiore, non attribuibile a responsabilità della Società S. Paolo che, nelle poche ore intercorse tra la notifica dell’ordinanza del Sindaco e l’orario previsto per la disputa della partita, non poteva cercare e trovare un’altra struttura sportiva idonea, P.Q.M. Rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la tassa non versata.
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