COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 04.11.2005 Decisione della Commissione disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. COSENZA S.p.A. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO FINO AL 21.11.2005 CON OBBLIGO DI GIOCARE IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE LE RESTANTI PARTITE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 38 del 26.10.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 04.11.2005
Decisione della Commissione disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. COSENZA S.p.A. AVVERSO LA SQUALIFICA
DEL CAMPO DI GIOCO FINO AL 21.11.2005 CON OBBLIGO DI GIOCARE IN
CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE LE RESTANTI PARTITE (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 38 del 26.10.2005 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
Visti gli atti;
letto il ricorso proposto dalla A.S. Cosenza S.p.A. avverso il provvedimento del Giudice
Sportivo (C.U. n. 38 del 26.10.2005) con il quale è stato squalificato il campo di giuoco
fino a tutto il 21.11.2005 con obbligo di giocare in campo neutro ed a porte chiuse le
restanti partite casalinghe;
ascoltati il Presidente della A.S. Cosenza S.p.A. assistito dal proprio legale;
preso atto che l’impugnativa è basata su vari punti che qui si riassumono: 1) il Giudice
Sportivo avrebbe valutato con disparità di trattamento i comportamenti ascrivibili alle due
Società; 2) non sarebbe stato considerato che gli atti di violenza sarebbero stati
determinati in misura paritaria da entrambe le Società; 3) non sarebbe stato valutato che
il Cosenza giocava in trasferta; 4) non sarebbe stato preso in considerazione il fattivo
comportamento dei dirigenti del Cosenza;
ritenuto che le doglianze della A.S. Cosenza non possono essere accolte in quanto: a)
l’assunta disparità di trattamento che avrebbe tenuto il Giudice Sportivo nei confronti
della A.S. Ebolitana e della A.S. Cosenza non può essere oggetto di censura potendosi
valutare in sede di appello soltanto i comportamenti oggetto del presente giudizio e
dunque quelli ascrivibili alla Società ricorrente; b) non risponde al vero quanto assunto in
ordine alla determinazione delle responsabilità per quanto accaduto prima, durante e
dopo la gara Ebolitana-Cosenza dovendosi dare massima rilevanza all’elemento
scatenante dei gravi disordini, individuabile nella aggressione violenta al portiere
dell’Ebolitana da parte di un sostenitore del Cosenza; c) la eccezionalità dei fatti
accaduti è tale da non rendere rilevante il fatto che il Cosenza giocasse in trasferta; d) il
comportamenti fattivo dei dirigenti del Cosenza è stato già preso in considerazione dal
Giudice Sportivo, come risulta chiaramente dalla motivazione del provvedimento;
ritenuto che i fatti verificatosi sono da considerarsi di estrema gravità e pericolosità e la
loro imputabilità alla A.S. Cosenza appare confermata attraverso un’attenta lettura degli
atti di gara;
considerata la congruità della sanzione irrogata,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto dalla A.S. Cosenza S.p.A., conferma il provvedimento del
Giudice Sportivo e, per l’effetto, dispone l’addebito della tassa non versata.
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