COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 10.11.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CARPI F.C. 1909 S.r.l. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA VALLEVERDE RICCIONE-CARPI F.C. DEL 08.10.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 11 del 12.10.2005 – Campionato Nazionale Juniores).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 10.11.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CARPI F.C. 1909 S.r.l. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA VALLEVERDE RICCIONE-CARPI F.C. DEL 08.10.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 11 del 12.10.2005 – Campionato Nazionale Juniores). La Commissione Disciplinare, visti gli atti, letto il reclamo, osserva i l Giudice Sportivo ha comminato alla Società Carpi la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 Valleverde Riccione-Carpi dell’8.10.2005, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di _ 1.000.00, quale prima rinuncia. Tale decisione veniva motivata sul presupposto che il rifiuto da parte della società Carpi di disputare la gara nel campo antistante lo stadio comunale “Nicoletti” era “del tutto immotivato”. La Società Carpi F.C. ha proposto ricorso avverso la suddetta decisione sostenendo che il Giudice Sportivo, nella sua motivazione, “non ha valutato nel merito il rifiuto”. La ricorrente rileva che il rifiuto era motivato da una duplice circostanza: - assenza di una preventiva comunicazione alla variazione del campo ufficiale; - assenza di un’autorizzazione da parte dell’organo competente della F.I.G.C. La ricorrente, sostenendo che il rifiuto era legittimo perché la partita doveva essere giocata nel campo comunale “Nicoletti”, così come indicato nel comunicato ufficiale n. 3 dell’ 08.09.2005, chiede l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo e chiede altresì che la pena inflitta della perdita della gara per 0-3 venga comminata alla Società Valleverde. Il ricorso è fondato e va accolto. Va infatti osservato che non risulta alcuna autorizzazione, da parte dell’Organo Federale competente, a disputare gli incontri in un campo diverso da quello indicato e autorizzato dal comunicato ufficiale n. 3 dell’08.09.2005, ossia il “campo comunale “Nicoletti” Via Forlimpopoli n. 1 Riccione (RN)”. Inoltre, dal supplemento al referto di gara, richiesto da questa Commissione all’arbitro, risulta con evidenza che, nonostante il duplice invito da parte dell’arbitro, la Società Valleverde si sarebbe rifiutata di provvedere alla segnatura del campo e conseguentemente di giocare sul campo comunale “Nicoletti” adducendo che erano più di due anni che giocavano nel campo “antistadio”. In definitiva, appare pretestuoso e immotivato il rifiuto della Società Valleverde Riccione di giocare nel campo comunale a fronte del comunicato ufficiale n. 3 dell’08.09.2005 che fissava il campo su cui dovevano essere disputati gli incontri della Società Valleverde Riccione e cioè il campo comunale “Nicoletti”. Va, inoltre, rilevato che la variazione definitiva del campo risulta avvenuta solo successivamente all’incontro in questione con il comunicato ufficiale n. 15 del 20.10.2005 e, pertanto, la partita Riccione Valleverde-Carpi avrebbe dovuto svolgersi inequivocabilmente nel campo comunale. P.Q.M. Accoglie il ricorso proposto dal Carpi F.C., annulla la decisione del Giudice Sportivo ed infligge alla Società Valleverde Riccione la punizione sportiva della perdita della gara Valleverde Riccione-Carpi dell’08.10.2005 (C.N.J.) con il punteggio di 0-3 nonché l’ammenda di _ 1.000,00 e la penalizzazione di un punto in classifica, quale prima rinuncia. Nulla per la tassa non versata.
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