COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 01/02/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES (GIRONI A – M ) GARA DEL 14/01/2006 CASTEGGIO BRONI – CANAVESE

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 01/02/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES (GIRONI A – M ) GARA DEL 14/01/2006 CASTEGGIO BRONI - CANAVESE Il Giudice Sportivo: - Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°43 del 18/01/2006; - Esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla F.C. Canavese 2001 e con il quale si deduce la responsabilità della società ospitante Casteggio Broni, in ordine alla mancata effettuazione della gara per impraticabilità del terreno di gioco, invocandosi per l'effetto, la sanzione di cui all'art.12 comma 1 del C.G.S.; - Rilevato, come si evince dal rapporto dell'Arbitro, che "La gara non è stata svolta perchè in una parte del terreno di gioco era presente una strato di neve ghiacciata che ne impediva il normale svolgimento"; - Ritenuto che, ai sensi dell'art.60 comma 1 delle N.O.I.F., il giudizio sulla impraticabilità del terreno di giuoco è di esclusiva competenza dell'Arbitro designato a dirigere la gara. P.Q.M. Delibera: 1) di respingere il reclamo e per l'effetto, di rimettere gli atti al Comitato Interregionale per quanto di competenza al fine dello svolgimento della gara di cui in epigrafe; 2) di addebitare sul conto della F.C.Canavese 2001 la tassa di reclamo.
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