COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 01/02/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES (GIRONI A – M ) GARA DEL 14/01/2006 PAGANESE – SANGIUSEPPESE

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 01/02/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES (GIRONI A – M ) GARA DEL 14/01/2006 PAGANESE - SANGIUSEPPESE Il Giudice Sportivo, - Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°43 del 18/01/2006; - Esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla F.C.Sangiuseppese e con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara di cui sopra, per avervi preso parte il calciatore Juliano Luigi nato il 12/08/1988 (tesserato Paganese) squalificato come da C.U. n°35 del 14/12/2005 e schierato in campo con il n°6, invocandosi per l'effetto l'applicazione della sanzione di cui all'art.12 comma 5 del C.G.S.; - Rilevato che, come si evince dal C.U. n°35 del 14/12/2005, al predetto calciatore veniva irrogata la squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione ( IV infrazione ); - Ritenuto che, ai sensi dell'art.17 comma 2 del C.G.S., le sanzioni che comportano squalifiche di calciatori devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del C.U. salvo quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo; - Ritenuto dunque che il calciatore Juliano Luigi, in quanto squalificato,non aveva titolo per partecipare alla gara di cui in oggetto e che a tale condotta corrisponde, a carico della società di appartenenza la sanzione di cui all'art.12 comma 5 del C.G.S. P.Q.M. Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di comminare alla società Paganese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
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