COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 48 dell’11.11.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. TIVOLI CALCIO 1919 AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER DUE GARE ED AMMENDA _ 4.000,00, INIBIZIONE FINO AL 16.11.2005 AL DIRIGENTE SIG. RANIERI SALVATORE E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BENCIVENGA VINCENZO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 41 del 02.11.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 dell’11.11.2005
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. TIVOLI CALCIO 1919 AVVERSO LA SQUALIFICA
DEL CAMPO DI GIUOCO PER DUE GARE ED AMMENDA _ 4.000,00, INIBIZIONE
FINO AL 16.11.2005 AL DIRIGENTE SIG. RANIERI SALVATORE E LA SQUALIFICA
PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BENCIVENGA VINCENZO (delibera
Giudice Sportivo – C.U. n. 41 del 02.11.2005 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il reclamo in oggetto, esaminati gli atti ufficiali di gara, rileva in fatto quanto segue.
A fine gara, il sig. Ranieri Salvatore, dirigente accompagnatore della reclamante,
rivolgeva alla terna arbitrale espressioni offensive. Al rientro negli spogliatoi, un gruppo
di circa venti tifosi della reclamante urlava alla terna arbitrale espressioni offensive. Nel
contempo, tale gruppo di tifosi lanciava contro l’arbitro ed un assistente due bottiglie
piene d’acqua, la prima colpiva l’arbitro alla testa provocando allo stesso forte dolore
momentaneo, mal di testa e torcicollo intensi sino a tarda sera, la seconda raggiungeva
un assistente alla caviglia sinistra e gli causava un breve ma intenso dolore. In questi
frangenti, il calciatore Bencivenga Vincenzo offendeva e minacciava l’arbitro.
Il commissario di campo, inoltre, riferiva nel proprio rapporto che, sempre a fine gara, un
gruppo di tifosi della reclamante, lanciava in campo dalla tribuna diverse pietre e
bottigliette d’acqua, che, tra l’altro, colpivano il magazziniere ospite. Il pulman della
Società ospitata era danneggiato dagli stessi tifosi attraverso il lancio di pietre, mentre
un’asta di plastica ed una bottiglia di vetro raggiungevano il mezzo, ma non lo
danneggiava.
La reclamante, pur non contestando sostanzialmente i fatti (ad eccezione dell’episodio
afferente il pulman, che non è stato menzionato), ha dedotto che sarebbe sussistita una
grave provocazione di un dirigente degli ospiti, la quale avrebbe indotto i due tesserati
ed il pubblico a reagire in maniera certamente censurabile, ma comunque di minore
entità di quella riportata negli atti ufficiali di gara.
Il reclamo è infondato e deve essere respinto.
L’asserita provocazione non risulta riportata nel referto e, comunque, non avrebbe in
alcun modo potuto costituire un’esimente per la Società ed i due tesserati. Peraltro la
situazione verificatasi a fine gara non appare smentita dalla reclamante,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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