COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 48 dell’11.11.2005 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE PEDROCCHI ANTONIO E DELLA SOCIETA’ CALCIO COMO PER VIOLAZIONE ART. 114 DELLE N.O.I.F. E ARTT. 1 E 12 DEL C.G.S. (nota n. 627.9/WP/ct/segr. del 23.09.2005).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 48 dell’11.11.2005 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE PEDROCCHI ANTONIO E DELLA SOCIETA’ CALCIO COMO PER VIOLAZIONE ART. 114 DELLE N.O.I.F. E ARTT. 1 E 12 DEL C.G.S. (nota n. 627.9/WP/ct/segr. del 23.09.2005). La Commissione Disciplinare, l etto il deferimento, esaminati gli atti sentito il difensore ed il Presidente della Società Calcio Como che hanno chiesto il rigetto del deferimento, osserva; •Il Presidente del Comitato Interregionale ha deferito Pedrocchi Antonio e la Società Calcio Como in seguito all’impiego irregolare del calciatore in occasione della gara Como-Colognese del 18.09.2005. Viene contestato al Pedrocchi che al momento della gara non risultava regolarmente tesserato. •I deferiti resistono con memoria sostenendo la nullità del capo di incolpazione, la insussistenza di elementi di illiceità nella condotta dei deferiti, la sussistenza della scriminante dell’ignoranza scusabile della norma, la decorrenza dei termini perentori per il deferimento con la conseguente inammissibilità dello stesso. Nel corso della discussione il difensore della Società Calcio Como si è riportato alla memoria difensiva facendo inoltre rilevare la presunta infelice collocazione sistematica della norma di cui all’art. 114 delle N.O.I.F. e la genericità del capo di incolpazione. •Va in primo luogo osservato che la norma di cui all’art. 25 n. 5 del C.G.S., che impone il termine di sette giorni per il deferimento per posizione irregolare del calciatore, è posta a tutela dell’intero movimento. E’ evidente infatti che l’interesse primario alla sollecita omologazione definitiva della gara è quello della regolarità dei campionati. Pertanto la ratio della norma è che entro sette giorni la presunta irregolarità della posizione di un calciatore deve essere denunciata dal Presidente del Comitato Interregionale ove non sia stata rilevata dalla Società controinteressata nei termini di cui all’art. 24 n. 9 del C.G.S.. Peraltro il contenuto del capo di incolpazione è determinato dai fatti che vengono descritti mentre la definitiva qualificazione giuridica di tali fatti spetta all’organo giudicante e non a chi promuove l’azione di deferimento. •Alla luce di quanto sopra esposto le eccezioni relative al capo di incolpazione sono infondate. Il deferimento del 23.09.2005 contiene la dettagliata descrizione dei fatti contestati e consente ai deferiti un’adeguata difesa come quella effettivamente svolta nella fattispecie. L’integrazione successiva relativa al richiamo ad una norma che si assume violata nulla aggiunge ai fatti oggetto di contestazione. •Priva di pregio è anche l’eccezione relativa alla correttezza della condotta dei deferiti. La norma di cui all’art. 114 delle N.O.I.F. vieta il tesseramento come dilettante di un calciatore già professionista prima di trenta giorni dalla sua ultima partita da professionista. E’ evidente che tale divieto è rivolto non tanto e non solo ad un astratto tesseramento del calciatore quanto al suo effettivo utilizzo in una gara. Nessuna rilevanza può avere la ricezione da parte degli organi federali della richiesta di tesseramento. Tale richiesta non autorizza alcunché né tanto meno può ingenerare alcun legittimo affidamento sulla possibile utilizzazione del calciatore. In ordine alla fotocopia di un tabulato privo di qualsiasi indicazione sulla sua effettiva provenienza, a prescindere dal valore probatorio di tale informe documento, si osserva che comunque le informazioni fornite dai centri meccanografici degli Uffici Tesseramento non hanno carattere di ufficialità, non escludono la colpa delle Società interessate né possono prevalere sui principi di legalità e di legittimità ai quali la materia del tesseramento deve sottostare. Obbligo primario di ogni tesserato è conoscere le norma federali e non ha rilievo la collocazione della norma in questione all’interno dell’art. 114 delle N.O.I.F., che può essere discussa sul piano sistematico ma non può certo ingenerare un diritto alla sua violazione. •La violazione contestata pertanto sussiste. Effettivamente il calciatore Pedrocchi ha giocato la sua ultima partita da professionista in data 04.09.2005 nelle file del Cuneo ed è stato impiegato nella squadra del Como il successivo 18.09.2005, vale a dire prima del termine di 30 giorni previsto dall’art. 114 delle N.O.I.F.. La sanzione conseguente è quella della perdita della gara con il punteggio di 0-3. il calciatore Pedrocchi merita la sanzione della squalifica per tre giornate di gara, P.Q.M. In accoglimento del deferimento infligge alla Società Calcio Como S.r.l. la punizione sportiva della perdita della gara Como-Colognese del 18.09.2005 con il punteggio di 0-3; infligge al calciatore Pedrocchi Antonio la squalifica per tre giornate di gara.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it