COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 18.11.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. MACERATESE S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 ALL’ALLENATORE NOCERA FRANCESCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 34 del 19.10.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 52 del 18.11.2005
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. MACERATESE S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA
FINO AL 31.12.2005 ALL’ALLENATORE NOCERA FRANCESCO (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 34 del 19.10.2005 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti, letto il reclamo, sentiti i difensori della Società reclamante,
osserva
i
l Giudice Sportivo ha comminato la sanzione della squalifica fino al 31.12.2005 a
Francesco Nocera, allenatore della Società Maceratese, in merito alla gara Maceratese-
Val di Sangro disputata a Macerata il 16.10.2005, perché, a fine gara, colpiva con un
violento pugno al volto un calciatore della squadra avversaria.
La Società Maceratese ha proposto reclamo avverso la suddetta decisione sostenendo
che l’addebito sia frutto di uno scambio di persona causato nella confusione creatasi al
termine della gara; ed infatti dalla visione della cassetta prodotta in giudizio
risulterebbero due circostanze assolutorie. In primo luogo che l’allenatore Nocera non
avrebbe in alcun modo partecipato ai fatti contestati ma si sia adoperato per “sedare gli
animi”; in secondo luogo risulterebbe che il calciatore della Val di Sangro sia stato
effettivamente colpito, da un soggetto non identificato, ma non con un pugno violento
bensì con una manata. La ricorrente sostiene che l’addebito sia da escludere in
considerazione della contraddittorietà tra il referto dell’arbitro, che indica trattarsi di un
pugno violento, e quello del commissario di campo, che indica trattarsi di una semplice
manata.
Il reclamo va respinto.
Infatti, preliminarmente occorre rilevare che nonostante il tenore letterale del reclamo
indichi, nelle prime righe, che vi è stato un “eclatante scambio di persona”, non indica
successivamente se la visione della cassetta consenta di imputare la responsabilità
dell’azione contestata ad altra persona.
Peraltro, senza considerare la cassetta acquisita agli atti, non viene specificato nell’atto
di ricorso se effettivamente il fatto sia imputabile ad altri soggetti. Inoltre va evidenziato
che le motivazioni che dovrebbero indurre questa Commissione a visionare la prova
prodotta sono che l’incolpato non avrebbe partecipato all’azione e che si tratterebbe di
un fatto di entità diversa da quella specificata dall’arbitro, ossia manata e non pugno
violento. Pertanto si ritiene che non sussistano i presupposti previsti dall’art. 31 comma
1 lett. a3) del C.G.S., che permetterebbero di visionare la cassetta prodotta in giudizio,
perché in ordine al fatto segnalato dall’arbitro (pugno) non è stato censurato alcuno
scambio di persona. Di conseguenza si dichiara inammissibile la prova prodotta in
giudizio dalla Società Maceratese.
In relazione alla rappresentata contraddittorietà tra il referto arbitrale e quello del
commissario di campo si evidenzia che il referto arbitrale gode del carattere di prova
privilegiata ex art. 31 lett. a1) del C.G.S.. Quest’ultima circostanza, congiuntamente al
fatto che la difesa non ha prodotto prove ammissibili, non consente a questa
Commissione di dare una qualifica diversa rispetto a quella indicata dal Giudice
Sportivo, ossia, fatto violento. Trattandosi di fatto di particolare violenza la sanzione
irrogata dal Giudice Sportivo appare congrua, anche perché il fatto risulta commesso dal
tecnico al termine dell’incontro,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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