COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 18.11.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. MACERATESE S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 ALL’ALLENATORE NOCERA FRANCESCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 34 del 19.10.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 18.11.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. MACERATESE S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 ALL’ALLENATORE NOCERA FRANCESCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 34 del 19.10.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti, letto il reclamo, sentiti i difensori della Società reclamante, osserva i l Giudice Sportivo ha comminato la sanzione della squalifica fino al 31.12.2005 a Francesco Nocera, allenatore della Società Maceratese, in merito alla gara Maceratese- Val di Sangro disputata a Macerata il 16.10.2005, perché, a fine gara, colpiva con un violento pugno al volto un calciatore della squadra avversaria. La Società Maceratese ha proposto reclamo avverso la suddetta decisione sostenendo che l’addebito sia frutto di uno scambio di persona causato nella confusione creatasi al termine della gara; ed infatti dalla visione della cassetta prodotta in giudizio risulterebbero due circostanze assolutorie. In primo luogo che l’allenatore Nocera non avrebbe in alcun modo partecipato ai fatti contestati ma si sia adoperato per “sedare gli animi”; in secondo luogo risulterebbe che il calciatore della Val di Sangro sia stato effettivamente colpito, da un soggetto non identificato, ma non con un pugno violento bensì con una manata. La ricorrente sostiene che l’addebito sia da escludere in considerazione della contraddittorietà tra il referto dell’arbitro, che indica trattarsi di un pugno violento, e quello del commissario di campo, che indica trattarsi di una semplice manata. Il reclamo va respinto. Infatti, preliminarmente occorre rilevare che nonostante il tenore letterale del reclamo indichi, nelle prime righe, che vi è stato un “eclatante scambio di persona”, non indica successivamente se la visione della cassetta consenta di imputare la responsabilità dell’azione contestata ad altra persona. Peraltro, senza considerare la cassetta acquisita agli atti, non viene specificato nell’atto di ricorso se effettivamente il fatto sia imputabile ad altri soggetti. Inoltre va evidenziato che le motivazioni che dovrebbero indurre questa Commissione a visionare la prova prodotta sono che l’incolpato non avrebbe partecipato all’azione e che si tratterebbe di un fatto di entità diversa da quella specificata dall’arbitro, ossia manata e non pugno violento. Pertanto si ritiene che non sussistano i presupposti previsti dall’art. 31 comma 1 lett. a3) del C.G.S., che permetterebbero di visionare la cassetta prodotta in giudizio, perché in ordine al fatto segnalato dall’arbitro (pugno) non è stato censurato alcuno scambio di persona. Di conseguenza si dichiara inammissibile la prova prodotta in giudizio dalla Società Maceratese. In relazione alla rappresentata contraddittorietà tra il referto arbitrale e quello del commissario di campo si evidenzia che il referto arbitrale gode del carattere di prova privilegiata ex art. 31 lett. a1) del C.G.S.. Quest’ultima circostanza, congiuntamente al fatto che la difesa non ha prodotto prove ammissibili, non consente a questa Commissione di dare una qualifica diversa rispetto a quella indicata dal Giudice Sportivo, ossia, fatto violento. Trattandosi di fatto di particolare violenza la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare congrua, anche perché il fatto risulta commesso dal tecnico al termine dell’incontro, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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