COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 23/11/2005 Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 16/10/2005 REAL MONTECCHIO – URBINO CALCIO S.R.L.
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 23/11/2005
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 16/10/2005 REAL MONTECCHIO - URBINO CALCIO S.R.L.
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 34 del 19102005;
- rilevato che la società Urbino non ha dato seguito al preannuncio di reclamo telegrafico in merito alla gara di cui in epigrafe;
- rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi dell'art.29 comma 5 del CGS;
P.Q.M.
delibera:
1) di dichiarare inammissibile il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Real Montecchio - Urbino 2-2
3) di addebitare sul conto della società Urbino la tassa di reclamo.