COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 25.11.2005 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. BOYS CAIVANESE PER VIOLAZIONE ART. 1 DEL C.G.S. E ART. 38 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (nota n. 793.9/WP/ct/segr. del 12.10.2005).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 25.11.2005 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. BOYS CAIVANESE PER VIOLAZIONE ART. 1 DEL C.G.S. E ART. 38 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (nota n. 793.9/WP/ct/segr. del 12.10.2005). La Commissione Disciplinare, l etti gli atti del deferimento in epigrafe; rilevato che il Settore Tecnico della F.I.G.C. ha sanzionato con C.U. n. 17 del 13.09.2005 gli allenatori Fabio Capone e Franco Villa fino al 31.03.2006 in ordine, rispettivamente, alla violazione dell’art. 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico (Fabio Capone) e dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. (Franco Villa); considerato che dalla lettura degli atti, allegati al deferimento, emerge che il sig. Capone Fabio, tesserato nella stagione sportiva 2004-2005 con la Società U.S. Boys Caivanese, ha fatto da prestanome nella stessa Società al sig. Villa Franco che, in quanto già tesserato nella stagione sportiva 2004-2005 per la Società F.C. Puteolana non avrebbe potuto svolgere mansioni tecniche in altra Società; ritenuto che tali fatti integrano la violazione della fattispecie ex art. 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e art. 1 comma 1 del C.G.S. interamente ascrivibile anche alla Società U.S. Boys Caivanese, che sul piano sostanziale, per quanto sopra descritto, hanno violato le procedura di cui ai citati articoli in merito all’impiego ed al tesseramento degli allenatori citati; ritenuto che in relazione ai fatti sopra esposti, appare congruo irrogare alla Società U.S. Boys Caivanese la sanzione dell’ammenda di _ 1.500,00, P.Q.M. In accoglimento del deferimento in epigrafe dichiara la U.S. Boys Caivanese responsabile dei fatti ascritti ed infligge alla stessa la sanzione di _ 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.
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