COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 25.11.2005 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. BOJANO PER VIOLAZIONE ART. 1 DEL C.G.S. E ART. 38 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (nota n. 792.9/WP/ct/segr. del 12.10.2005).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 55 del 25.11.2005
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO
DELLA SOCIETA’ U.S. BOJANO PER VIOLAZIONE ART. 1 DEL C.G.S. E ART. 38
DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (nota n. 792.9/WP/ct/segr. del
12.10.2005).
La Commissione Disciplinare,
l
etti gli atti del deferimento in epigrafe;
rilevato che il Settore Tecnico della F.I.G.C. ha sanzionato con C.U. n. 17 del
13.09.2005 l’allenatore Bruno Liberatore fino al 30.11.2005 in ordine alla violazione
dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.;
considerato che dalla lettura degli atti, allegati al deferimento, emerge che l’allenatore
Bruno Liberatore, tesserato nella stagione sportiva 2004-2005 con la Società U.S.
Bojano, ha fatto da “prestanome” nella stessa Società al sig. Cava Sergio che, in quanto
già tesserato nella stagione sportiva 2004-2005 per la Società U.S. Ariano Irpino non
avrebbe potuto svolgere mansioni tecniche in altra Società;
ritenuto che tali fatti integrano la violazione della fattispecie ex art. 38 comma 1 del
Regolamento del Settore Tecnico e art. 1 comma 1 del C.G.S. interamente ascrivibile
anche alla Società U.S. Bojano, che sul piano sostanziale, per quanto sopra descritto,
ha violato la procedura di cui ai citati articoli in merito all’impiego ed al tesseramento
dell’allenatore Liberatore;
ritenuto che in relazione ai fatti sopra esposti, appare congruo irrogare alla Società U.S.
Bojano la sanzione dell’ammenda di _ 1.500,00,
P.Q.M.
In accoglimento del deferimento in epigrafe dichiara la U.S. Bojano responsabile dei fatti
ascritti ed infligge alla stessa la sanzione di _ 1.500,00 (millecinquecento/00) di
ammenda.
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