COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 02.12.2005 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE GRIECO ANSELMO PER VIOLAZIONE ART. 40 PUNTO 4 DELLE N.O.I.F. (nota n. 708.9/WP//ct/segr. del 04.10.2005).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 02.12.2005 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE GRIECO ANSELMO PER VIOLAZIONE ART. 40 PUNTO 4 DELLE N.O.I.F. (nota n. 708.9/WP//ct/segr. del 04.10.2005). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il deferimento disposto dal Presidente del Comitato Interregionale nei confronti del calciatore Anselmo Grieco, per violazione dell’art. 40, punto 4, N.O.I.F., avendo sottoscritto doppia richiesta di tesseramento in data 10 settembre 2005 e 16 settembre 2005 per due diverse Società; preso atto che la A.S. Brienza Calcio e il Presidente del Comitato Regionale Basilicata hanno inviato memorie illustrative che non possono essere prese in esame essendo state inviate da soggetti estranei al presente giudizio; rilevato che dalla documentazione in atti emerge che effettivamente vi è stata una doppia richiesta di tesseramento del calciatore Anselmo Greco per la Pol. F.C. Lavello (in data 10 settembre 2005) e per la A.S. Brienza Calcio (in data 16 settembre 2005) e ciò in contrasto con quanto previsto dall’art. 40, punto 4, N.O.I.F.; ritenuto che il calciatore Anselmo Grieco non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentato all’odierna riunione, P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga al calciatore Anselmo Grieco la sanzione della squalifica per 4 (quattro) gare effettive.
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