COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 02.12.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. OSTIAMARE L.C. S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CALABRESI SIMONE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 53 del 23.11.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 02.12.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. OSTIAMARE L.C. S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CALABRESI SIMONE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 53 del 23.11.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti, letto il reclamo, OSSERVA il Giudice Sportivo con C.U. n. 53 del 23.11.2005, in occasione della gara Pomigliano/Ostiamare, ha comminato al sig. Calabresi Simone la squalifica per tre gare effettive, per aver colpito con uno schiaffo un calciatore avversario, sanzione così determinata ai sensi dell’art. 14, comma 2 bis lett. b) del C.G.S.. La A.S. Ostiamare L.C. ha proposto reclamo avverso la suddetta decisione sostenendo che il tesserato Simone Calabresi in realtà, nella circostanza, era venuto a diverbio con un avversario, che allontanava (platealmente), appoggiandogli una mano sulla nuca, senza causargli dolore o danno. La A.S. Ostiamare, pertanto, richiedeva la riduzione della squalifica. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. La sanzione inflitta, infatti, non può che essere confermata, stante che i fatti come risultanti dai documenti ufficiali di gara godono di fede privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. A1) del C.G.S.. Si evidenzia, inoltre, che la sanzione inflitta consiste nel minimo edittale previsto dall’art. 14, comma 2 bis per i fatti contestati. Appare, quindi, congrua la sanzione irrogata della squalifica per tre gare, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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