COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 02.12.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. OSTIAMARE L.C. S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CALABRESI SIMONE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 53 del 23.11.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 60 del 02.12.2005
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. OSTIAMARE L.C. S.r.l. AVVERSO LA
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CALABRESI SIMONE
(delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 53 del 23.11.2005 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti, letto il reclamo,
OSSERVA
il Giudice Sportivo con C.U. n. 53 del 23.11.2005, in occasione della gara
Pomigliano/Ostiamare, ha comminato al sig. Calabresi Simone la squalifica per tre gare
effettive, per aver colpito con uno schiaffo un calciatore avversario, sanzione così
determinata ai sensi dell’art. 14, comma 2 bis lett. b) del C.G.S..
La A.S. Ostiamare L.C. ha proposto reclamo avverso la suddetta decisione sostenendo
che il tesserato Simone Calabresi in realtà, nella circostanza, era venuto a diverbio con
un avversario, che allontanava (platealmente), appoggiandogli una mano sulla nuca,
senza causargli dolore o danno. La A.S. Ostiamare, pertanto, richiedeva la riduzione
della squalifica.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
La sanzione inflitta, infatti, non può che essere confermata, stante che i fatti come
risultanti dai documenti ufficiali di gara godono di fede privilegiata ai sensi dell’art. 31
lett. A1) del C.G.S..
Si evidenzia, inoltre, che la sanzione inflitta consiste nel minimo edittale previsto dall’art.
14, comma 2 bis per i fatti contestati.
Appare, quindi, congrua la sanzione irrogata della squalifica per tre gare,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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