COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 02.12.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. SAN PAOLO BARI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.01.2006 ALL’ALLENATORE CAPUANO ELIO E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE D’AMBROSIO ANTONIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 53 del 23.11.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 02.12.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. SAN PAOLO BARI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.01.2006 ALL’ALLENATORE CAPUANO ELIO E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE D’AMBROSIO ANTONIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 53 del 23.11.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. Al termine della gara il sig. Capuano Elio cercava di aggredire l’arbitro nel sottopassaggio e non vi riusciva per l’intervento dei dirigenti della squadra avversaria; egli, giunto nei pressi dello spogliatoio dell’arbitro, gli rivolgeva frasi offensive. Nel corso della gara, il calciatore D’Ambrosio colpiva a gioco fermo un avversario con uno schiaffo. La reclamante ha chiesto la riduzione delle sanzioni, deducendo che il calciatore D’Ambrosio Antonio aveva subito un’aggressione da parte degli avversari, tanto che era stato indotto a ricorrere a cure mediche repertate dal pronto soccorso dell’Ospedale di Altamura e che, pertanto, aveva reagito a tali aggressioni; che l’allenatore, che in effetti aveva trattato l’arbitro in modi veementi ed irriguardosi, non aveva tuttavia tentato di aggredirlo. L’assunto della reclamante è infondato. La versione dei fatti offerta dalle reclamante non trova riscontro nel referto. Gli asseriti certificati medici non sono stati prodotti. Il comportamento del calciatore D’Ambrosio integra gli estremi della violenza, sanzionata dall’art.14 C.G.S. e giustifica la squalifica irrogata, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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