COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 02.12.2005 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI VELLUCCI GIAMPIERO (Presidente A.S. Ferentino all’epoca dei fatti, attualmente A.S.D. Ferentino Calcio) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S. FERENTINO ATTUALMENTE A.S.D. FERENTINO CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 504/299pf/SP/tf del 03.11.2005).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 02.12.2005 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI VELLUCCI GIAMPIERO (Presidente A.S. Ferentino all’epoca dei fatti, attualmente A.S.D. Ferentino Calcio) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S. FERENTINO ATTUALMENTE A.S.D. FERENTINO CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 504/299pf/SP/tf del 03.11.2005). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il deferimento disposto dal Procuratore Federale nei confronti del sig. Giampiero Vellucci, Presidente dell’A.S.D. Ferentino Calcio, per violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. “per aver permesso che un soggetto non tesserato si qualificasse dinanzi agli Organi di Giustizia Federali come dirigente della propria Società” e dell’A.S.D. Ferentino Calcio a titolo di responsabilità diretta, ai sensi di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S., per le violazioni addebitate al proprio Presidente; rilevato che i deferiti non hanno presentato alcuna memoria difensiva e non hanno presenziato all’odierna riunione; ascoltate le conclusioni della Procura Federale, rappresentata dall’avv. Alessandro Avagliano, che ha chiesto l’affermazione delle responsabilità dei deferiti con l’irrogazione della sanzione della inibizione per mesi 6 per il Presidente Vellucci e dell’ammenda di _ 1.500,00 per la Società; ritenuto che, in effetti, nel corso di un’indagine tale sig. Marcello Pietraviva Viola non risultava tesserato federale a nessun titolo e, ciò nonostante, partecipava all’audizione dinanzi all’Ufficio Indagini insieme al Presidente della Società che avvallava la qualifica dello stesso Pietraviva Viola; rilevato che il comportamento del Presidente Vellucci e della Società devono ritenersi sicuramente contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga la sanzione dell’inibizione per mesi sei al Presidente Giampiero Vellucci e dell’ammenda di _ 1.500,00 (millecinquecento/00) all’A.S.D. Ferentino Calcio.
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