COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 07.12.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. BOLZANO 1996 – BOZEN 1996 AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COSA FRANCESCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 56 del 28.11.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 07.12.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. BOLZANO 1996 – BOZEN 1996 AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COSA FRANCESCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 56 del 28.11.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il reclamo proposto dal F.C. Bolzano – Bozen 1996 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 56 del 28.11.2005) con il quale è stata irrogata la squalifica per tre gare effettive al calciatore Caso Francesco “perché, a gioco fermo, tirava violentemente per i capelli un calciatore avversario, sanzione così determinata ai sensi dell’art. 14 comma 2bis lett. b) del C.G.S.”; rilevato che dagli atti di gara, in particolare dal rapporto dell’assistente arbitrale, risulta che “a gioco fermo il sig. Cosa Francesco n. 11 del Bolzano strattonava violentemente un avversario per i capelli”; ritenuto che il comportamento tenuto dal calciatore va più correttamente inquadrato nei casi di condotta gravemente antisportiva e dunque nella previsione di cui all’art. 14 comma 2bis lett. a) del C.G.S.; considerato che, alla luce della diversa qualificazione del comportamento contestato al calciatore, non appare ammissibile la visione del filmato della gara fornito dalla Società reclamante, P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica irrogata al calciatore Francesco Cosa da n. tre gare effettive a n. due gare effettive. Nulla per la tassa non versata.
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