COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 07.12.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA ADRANO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GARUFI SEBASTIANO E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RIGANO’ MASSIMO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 61 del 06.12.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 07.12.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA ADRANO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GARUFI SEBASTIANO E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RIGANO’ MASSIMO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 61 del 06.12.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo, esaminati gli atti di gara, osserva quanto segue. Il calciatore Sebastiano Garufi, nel corso della gara, rivolgeva all’arbitro espressioni offensive. Espulso per questo motivo, egli continuava a offendere e minacciava lo stesso arbitro. Il calciatore Massimo Riganò, a fine gara, offendeva l’arbitro contestando la sua buona fede. La reclamante ha chiesto la riduzione delle sanzioni deducendo che i due calciatori avrebbero agito perché provocati da erronee decisioni arbitrali e che, comunque, le loro espressioni non sarebbero state così gravi da comportare le squalifiche irrogate. Il reclamo è infondato. Premesso che le asserite erronee decisioni arbitrali non potrebbero in nessuno modo giustificare il comportamento non conforme ai principi ed alle regole dell’ordinamento, occorre evidenziare che la reclamante ha attribuito ai propri calciatori espressioni meno gravi di quelle effettivamente pronunciate omettendo di considerare che il calciatore Garufi ha anche minacciato l’arbitro, dopo averlo offeso. Osservato che il rapporto arbitrale gode di fede privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. a1) C.G.S., le squalifiche irrogate appaiono eque e vanno pertanto confermate, P.Q.M. Respinge il reclamo e, per l’effetto, dispone l’addebito della tassa non versata.
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