COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 16.12.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. NUOVO TERZIGNO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE CON DECORRENZA IMMEDIATA ED A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI _ 4.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 61 del 06.12.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 69 del 16.12.2005
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. NUOVO TERZIGNO AVVERSO LA SQUALIFICA
DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE CON DECORRENZA IMMEDIATA ED A
PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI _ 4.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n.
61 del 06.12.2005 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il reclamo proposto dall’A.C. Nuovo Terzigno avverso il provvedimento del Giudice
Sportivo (C.U. n. 61 del 06 dicembre 2005) con il quale è stata irrogata la squalifica del
campo di giuoco per n. 2 gare con decorrenza immediata ed a porte chiuse e
l’ammenda di _ 4.000,00;
preso atto che la Società reclamante, pur confermando l’assoluta veridicità della
ricostruzione dei fatti compiuta dalla terna arbitrale e dai Commissari di campo, ha
dedotto che all’aggressione avrebbero partecipato persone non facenti parte dei
sostenitori dell’A.C. Nuovo Terzigno e conseguentemente ha richiesto l’annullamento
della sanzione irrogata o in subordine la sospensione della sanzione e la trasmissione
degli atti all’Ufficio Indagini;
valutato che quanto asserito dalla Società reclamante non risulta comprovato da alcun
mezzo di prova,
valutato, altresì che appare inutile la trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini in quanto
anche ove venisse affermato che i tifosi che hanno partecipato all’aggressione fossero
residenti in località diversa da Terzigno, questo non potrebbe assumere alcun rilievo al
fine del decidere;
considerato che gli atti degli Ufficiali di gara godono di fede privilegiata ai sensi di quanto
previsto dall’art. 31 lett. A1) C.G.S. e che dunque i fatti contestati devono considerarsi
come effettivamente verificatisi;
ritenuta la congruità della sanzione irrogata,
P.Q.M.
Respinge il reclamo proposto dall’A.C. Nuovo Terzigno.
Dispone l’addebito della tassa non versata.
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