COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 16.12.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO MONTEBELLUNA S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI _ 750,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 64 del 09.12.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 16.12.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO MONTEBELLUNA S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI _ 750,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 64 del 09.12.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti, letto il reclamo OSSERVA la Società Montebelluna S.r.l. ha proposto reclamo avverso il provvedimento disciplinare emesso a suo carico, nel Comunicato Ufficiale n. 64 del 09.12.2005, perché “persona non identificata, indebitamente presente negli spogliatoi, a fine gara, rivolgeva alla terna arbitrale espressioni offensive. Successivamente un estraneo chiudeva a chiave dall’esterno lo spogliatoio arbitrale che veniva riaperto solo dopo circa 10 minuti”. La Società, nel reclamo, sostiene che all’interno degli spogliatoi non vi erano persone estranee e che le espressioni offensive alla terna arbitrale sono state rivolte da tifosi, senza, però, produrre alcun mezzo di prova, sicché non può che trovare conferma quanto rappresentato nel suo rapporto dal Commissario di campo. Ritenuta la congruità della sanzione irrogata, ammenda di _ 750,00, P.Q.M. Respinge il ricorso e dispone l’addebito della tassa non versata.
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